Si parte da lunedì 5 luglio per le nuove domande di contributo a fondo perduto alternativo a quelli automatici ricevuti negli scorsi giorni da partite Iva, professionisti, imprese, titolari di reddito agrario.
Si tratta della cd. contributo alternativo previsto dal Decreto Sostegni bis (Dl n. 73/2021, commi da 5 a 15), che per molti potrebbe rivelarsi essere un seconda tranche in aggiunta al bonifico automatico.
Il provvedimento firmato ieri dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha infatti approvato il modello da utilizzare per chiedere il contributo con le relative istruzioni.
Il contributo a fondo perduto, alternativo a quello automatico previsto dal Decreto Sostegni bis, è rivolto ai soggetti con un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro e può avere un importo massimo di 150.000 euro.
Inoltre, il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Il contributo non spetta invece ai soggetti la cui attività e partita Iva non risulti attiva alla data del 26 maggio 2021, agli enti pubblici (art. 74 del TUIR), agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir).
Per accedere al sostegno è importante presentare due requisiti:
A differenza dei precedenti contributi a fondo perduto, la norma non prevede l’ottenimento di un contributo minimo (era 1.000 euro per p.Iva e 2.000 per società) per chi ha attivato la partita Iva successivamente al 31 dicembre 2018. Pertanto tutti i richiedenti devono possedere inderogabilmente il requisito del calo minimo del fatturato di almeno il 30%.
Quindi, chi ha i requisiti previsti per ottenere questo nuovo contributo ma ha già ottenuto il contributo “Sostegni bis automatico”, potrà ottenere l’eventuale maggior valore del contributo determinato, nei fatti una seconda tranche di fondo perduto.
Una volta verificato il possesso dei requisiti, per calcolare il contributo spettante, la differenza tra le due medie mensili (valore Y) viene moltiplicata per una percentuale diversa, a seconda che il richiedente abbia precedentemente ottenuto o meno il contributo “Sostegni bis automatico” e a seconda della fascia di ricavi 2019.
Se il richiedente ha ottenuto il contributo “Sostegni bis automatico”, le percentuali vanno dal 60% per i soggetti più piccoli (fino a 100.000 euro di ricavi 2019) al 20% dei soggetti più grandi (oltre 5 milioni e fino a 10 milioni di euro), passando dalle percentuali intermedie del 50%, 40% e 30%.
Se il richiedente invece non ha ottenuto il contributo “Sostegni bis automatico”, le percentuali vanno dal 90% per i soggetti più piccoli al 30% dei soggetti più grandi, passando dalle percentuali intermedie del 70%, 50% e 40%.
Anche in questo caso il richiedente può scegliere tra l’accredito su conto corrente o il riconoscimento del contributo sotto forma di credito d’imposta compensabile sul modello F24.
Dal 5 luglio e fino al 2 settembre, i contribuenti interessati potranno presentare domanda tramite il servizio web presente sul portale Fatture e Corrispettivi, mentre la trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere effettuata dal 7 luglio 2021.
L’Agenzia delle Entrate precisa che per chi utilizzerà il portale Fatture e Corrispettivi sarà possibile accedere tramite le credenziali Spid, Cie o Cns o quelle rilasciate dall’Agenzia per l’utilizzo dei servizi telematici Entratel e Fisconline. Ok anche all’invio tramite gli intermediari delegati per il Cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche o specificatamente incaricati per la richiesta di contributo.
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