Come anticipato in una news di ieri dal 5 luglio al 2 settembre 2021, è possibile presentare via web – o inviare file dal 7 luglio al 2 settembre – la domanda all’Agenzia delle entrate per per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni bis (art. 1, commi da 5 a 15, Dl n. 73/2021) a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Il contributo Sostegni bis per le attività stagionali – così si chiama il secondo livello di ristoro del Decreto Sostegni bis – è alternativo al “contributo Sostegni bis automatico” (art. 1 commi da 1 a 3 dello stesso decreto).
Tuttavia, come precisato dall’Agenzia delle Entrate anche chi ha già ottenuto il bonifico automatico può fare domanda e se avrà diritto – in base ai calcoli e ai requisiti – ad un importo maggiore riceverà la differenza tra quest’ultimo e il bonifico automatico.
Per comprendere questo aspetto l’Agenzia fa il seguente esempio in tabella:
In altri termini come si può evincere (SECONDO RIGO) se si è avuti, ad esempio, 1.000 euro con la domanda del Decreto Sostegni 1, replicate in ‘automatico’ col Decreto Sostegni bis, è possibile fare domanda per il nuovo contributo e se accolta per 1.500 euro si ottiene la differenza, vale a dire 500 euro.
Allo stesso modo l’Agenzia rende noto (QUARTO RIGO) che qualora una partita Iva non abbia ottenuto il bonifico del Decreto Sostegni 1 per mancanza dei requisiti e conseguentemente non abbia ricevuto il bonifico ‘automatico’ del Decreto Sostegni bis, può presentare domanda e se accolta l’importo verrà erogato per intero: nell’esempio 1.300 euro.
In quest’ultima situazione rientrano, secondo l’Agenzia delle Entrate, queste categorie escluse:
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