Inps ha informato gli utenti che dal 1° luglio 2021 è disponibile sul sito dell’Istituto il servizio online per presentare la domanda per l’ISCRO – Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa – istituita in via sperimentale per gli anni 2021, 2022 e 2023 dalla legge di bilancio 2021 (legge 178/2020).
L’indennità è rivolta ai titolari di partita iva iscritti alla Gestione separata, inclusi i partecipanti agli studi associati o a società semplici, che esercitano abitualmente attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni.
Gli iscritti devono rispettare i seguenti requisiti, descritti in dettaglio nella circolare Inps n. 94 del 30 giugno 2021:
Come precisato nel comunicato stampa dell’Inps, “l’importo mensile è pari al 25 per cento, su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall’Agenzia delle Entrate, non prevede accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito“.
In altre parole si prende il reddito dell’anno precedente la domanda, lo si deve dimezzare, e si calcola il 25% di tale importo, ottenendo il valore dell’Iscro. Quindi, a fronte di un reddito di 6mila euro – a esempio – l’Iscro è di 750 euro mensili per sei mesi.
L’indennità può essere richiesta una sola volta nei tre anni (2021, 2022 e 2023), spetta per sei mesi e decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda.
L’importo dell’indennità non può essere inferiore ai 250 euro nè superiore agli 800 euro.
Si è detto che per accedere all’Iscro è necessario aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all’anno precedente alla presentazione della domanda.
Per la domanda del 2021, occorre avere un 2020 che sia inferiore alla metà della media del triennio 2017-2019 (il triennio anteriore). Gli importi per il calcolo devono considerare solo il reddito derivante da svolgimento di attività lavorativa autonoma (articolo 53, comma 1, del Tuir), esposto nel quadro RE della dichiarazione dei redditi, o in RH in caso di partecipazione a studi associati o in LM per i forfettari.
I redditi da lavoro dipendente, parasubordinato o di partecipazione a impresa non vanno mai considerati.
La domanda per ricevere l’indennità può essere presentata esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno, utilizzando i seguenti canali:
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