Pubblicate sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione le nuove Faq con le novità introdotte in materia di riscossione dal Decreto Sostegni 3, decreto-legge “Lavoro e Imprese” (Dl n. 99/2021), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 giugno 2021.
In particolare, il provvedimento legislativo proroga al 31 agosto 2021 il termine finale dei pagamenti delle cartelle esattoriali e delle rateizzazioni, delle procedure di riscossione sia cautelari sia esecutive e della notifica degli atti. Ma c’è tempo fino al 30 settembre per i pagamenti.
Il decreto Sostegni 3 proroga al 31 agosto 2021 il termine di sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione con la data di scadenza compresa tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021. Per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni delle prime “zone rossa” di cui all’allegato 1 del Dpcm 1° marzo 2020, lo sospensione è prevista dal 21 febbraio 2020.
Per effettuare i pagamenti i contribuenti avranno tempo fino al 30 settembre 2021. Abbiamo detto infatti che la sospensione è fino al 31 agosto 2021, ma i pagamenti potranno essere realizzati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di proroga.
Il decreto proroga fino al 31 agosto 2021 (prima era il 30 giugno 2021) il periodo di sospensione per l’attività di notifica di cartelle esattoriali, di avvisi e di tutti gli altri atti di competenza dell’Agente della riscossione. L’attività di notifica degli atti è sospesa dall’8 marzo 2020, in conformità con quanto stabilito dal decreto “Cura Italia” (Dl n. 18/2020), il primo provvedimento emanato a seguito dell’emergenza sanitaria.
Prosegue lo stop, e fino al 31 agosto 2021, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto “Rilancio”, il 19 maggio 2020, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Quindi, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione).
Continuano a restare sospese fino al 31 agosto 2021 le verifiche di inadempienza delle Pubbliche amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’articolo 48-bis del Dpr n. 602/1973, prima di disporre pagamenti, a qualsiasi titolo, di importo superiore a 5mila euro.
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