Dopo una vertenza durata ben 8 anni è stata raggiunta ieri l’intesa sul rinnovo del Contratto nazionale di lavoro applicato ai circa 600mila lavoratrici e lavoratori addetti delle imprese di pulizia, servizi integrati/multiservizi.
L’ipotesi di accordo è stata sottoscritta tra le associazioni imprenditoriali di settore Anip Confindustria, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi Lavoro, Unionservizi Confapi e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti.
Stando a quanto si apprende mancherebbe sul rinnovo la firma di Fnip – Federazione nazionale imprese di pulizia, categoria aderente a Confcommercio.
Il comparto opera prevalentemente in regime di appalto e – come sottolinea un comunicato sindacale Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltrasporti – “durante la fase più acuta della pandemia si è distinto per la strategicità e per il senso di responsabilità degli addetti che hanno continuato a prestare la loro opera, spesso in condizioni di incertezza e non completa sicurezza”.
Da questa fase pandemica, alternata anche da momenti di tensione, ricordiamo che lo scorso anno ci furono anche giornate di sciopero e agitazioni, arrivano le radici di questo rinnovo.
Il nuovo Contratto nazionale decorrerà da luglio 2021 e scadrà il 31 dicembre 2024.
L’aumento economico è di 120€ a regime per il 2° livello, con prima tranche di 40€ a luglio 2021 e ultima trance di 10€ a luglio 2025, per una massa salariale complessiva pari a 3.430€ nel periodo di vigenza contrattuale (vale a dire dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2024).
Sulla parte normativa il rinnovo interviene su diversi istituti adeguando o integrando la precedente disciplina, in particolare: sul cambio appalto, implementando le informazioni e le comunicazioni tra azienda cessante e azienda subentrante e da dare alle Organizzazioni Sindacali; sul ricorso al contratto a tempo determinato e ai contratti di somministrazione il limite di utilizzo complessivo viene individuato nel 35%.
Inoltre, alle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, è riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro con congedo retribuito per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi, recependo e in coerenza con le previsioni normative, prorogabile per ulteriori 90 giorni lavorativi con diritto al pagamento di una indennità pari al 70% della retribuzione corrente.
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