Il Decreto Sostegni bis approvato dal Governo a maggio ed entrato in vigore il 26 maggio scorso lo aveva previsto a chiare lettere: il Bonus 1.600 euro non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini della tassazione.
Si tratta di una previsione in linea con i precedenti provvedimenti Covid: i vari bonus, indennità onnicomprensive erogati a stagionali, lavoratori dello spettacolo, lavoratori autonomi, intermittenti, ecc., non rientrano nella base imponibile ai fini dell’applicazione delle imposte dirette sul reddito. Insomma sono un importo a tutti gli effetti esentasse.
Senonché è intervenuta la Camera dei Deputati, col voto finale del 14 luglio scorso, ampliando il raggio di azione della norma con questa specifica:
“Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai fini della relativa tassazione, i contributi e le indennità di qualsiasi natura, anche integrativi o aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti dalla disciplina statale, erogati, in via eccezionale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in base a disposizioni di legge regionale o provinciale e finanziati con oneri a carico dei rispettivi bilanci, in favore di lavoratori che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro”.
Dunque la Camera dei Deputati – con una modifica sancita con voto di fiducia, ora dovrà esprimersi il Senato ma è solo un passaggio formale – non solo ha ribadito l’esclusione del Bonus 1.600 euro dal reddito imponibile dei percettori, ma ha anche dato un’indicazione chiara all’Agenzia delle Entrate: ad essere esentasse non sono solo i bonus statali ma anche quelli liquidati in questi mesi di pandemia da regioni e province autonome.
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