Assegno temporaneo figli, nuova modalità per la domanda Inps: i dettagli

Da inizio mese e fino al 31 dicembre 2021 è possibile richiedere l’Assegno temporaneo per i figli a carico. Si tratta di una “misura ponte” in attesa che il 1° gennaio 2022 parta il vero e proprio Assegno unico.

L’Inps fa sapere, attraverso i suoi canali social, che è attivo un nuovo sito internet dedicato con tutte le informazioni riguardo l’assegno temporaneo, nello specifico a chi è rivolto, di cosa si tratta, come presentare domanda e quali sono gli importi.

Il sito è www.assegnotemporaneo.it e una volta entrati è possibile richiedere l’assegno cliccando sul link “Accedi al servizio” che rimanda direttamente al portale web dell’Inps.

Rivediamo nel dettaglio  le informazioni contenute nel sito. Ricordiamo che l’assegno temporaneo è compatibile con il reddito di cittadinanza e con altre misure di sostegno economico (per approfondire clicca qui).

Assegno temporaneo figli: beneficiari

Coloro che possono richiedere l’assegno sono i nuclei familiari con figli minori a carico, inclusi i minori adottati e in affido preadottivo, che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF). Si tratta quindi di:

  • lavoratori autonomi;
  • disoccupati;
  • coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • titolari di pensione da lavoro autonomo;
  • nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF.

Assegno temporaneo figli: requisiti

Le categorie sopra elencate devono soddisfare per tutta la durata del beneficio tutti i seguenti requisiti:

  1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  2. essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  3. essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  4. essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  5. essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 79/2021.

Assegno temporaneo figli: importi

L’importo dell’assegno temporaneo viene calcolato sulla base della tabella allegata al decreto-legge n. 79/2021. In particolare viene erogato considerando il numero dei figli a carico e la soglia di ISEE, è infatti prevista:

  • una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
  • una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.

Questi importi sono poi maggiorati di 50 euro per ogni figlio disabile eventualmente presente nel nucleo familiare richiedente.

Assegno temporaneo figli: domanda

Il via per poter presentare la domanda è stato dato il 1° luglio e sarà possibile farlo fino al 31 dicembre 2021. È possibile fare domanda attraverso queste modalità:

  • portale web al quale si accede direttamente dal sito www.assegnotemporaneo.it inserendo le proprie credenziali oppure dal sito Inps;
  • contact center integrato, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento);
  • patronati.

Ricordiamo anche che a chi presenterà la domanda entro il 30 settembre 2021 verranno riconosciute tutte le indennità a partire dal mese di luglio. A chi invece presenterà la domanda dal 1° ottobre al 31 dicembre la prestazione verrà riconosciuta a partire dal primo giorno del mese di presentazione della domanda.

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