E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 luglio scorso, il decreto del Ministero del Lavoro 30 aprile 2021 con cui sono state stabilite le modalità per ripartire il reddito di cittadinanza tra i componenti maggiorenni presenti all’interno del nucleo familiare beneficiario.
Il decreto attua l’articolo 3 del decreto legge 4/2019 e convertito nella legge 26/2019, ma restano ancora da definire le procedure operative e della modulistica fornita dall’Inps per dare corso alle relative domande.
Col nuovo sistema ogni componente potrà ricevere una quota pro capite della prestazione integrativa al reddito familiare, quando la stessa sia superiore a 200 euro al mese. La quota che invece copre il canone di locazione o mutuo continuerà ad essere attribuita al beneficiario intestatario del contratto di affitto o del mutuo, come indicato nella fase di presentazione della domanda.
La ripartizione avviene dietro specifica richiesta dei beneficiari. In assenza di ogni specifica indicazione in tal senso comunque il sostegno rimane attribuito al soggetto che ha presentato la domanda di Reddito di cittadinanza.
In base alle norme l’importo base della prestazione del ‘Reddito’ è costituito da due quote:
– se parliamo della quota di integrazione al reddito vera e propria l’ammontare è di 6.000 euro annui in caso di Reddito di cittadinanza, vale a dire 500 euro/mese (si tratta di 7.560 euro in caso di Pensione di cittadinanza);
– per quanto riguarda la quota relativa al sostegno delle spese di locazione della casa di abitazione, l’importo ammonta a 3.360 euro annui (pari a 280 euro per mese) per il Rdc (oppure fino a un massimo di 1.800 euro annui pari a 150 euro per mese per la Pdc) oppure in caso di mutuo della casa di abitazione, a un massimo di 150 euro per mese sia per Rdc, sia per Pdc.
E poi ci sono le quote integrative del reddito, per effetto della parametrazione alla scala di equivalenza sulla base del numeri dei componenti il nucleo familiare.
Il decreto ministeriale stabilisce i limiti al prelievo in contanti dalla Carta Rdc per i componenti il nucleo familiare come segue:
La domanda della ripartizione dell’importo e dell’assegnazione di nuove Carte Rdc può essere fatta da uno dei membri del nucleo e ha effetti su tutti gli altri.
In quel caso verranno emesse dall’INPS, attraverso Posteitaliane, un numero di carte Rdc pari al numero di persone cui deve essere liquidata la prestazione.
La suddivisione in quote dell’intero importo decorre dal primo mese di erogazione del beneficio nel caso di domanda contestuale alla richiesta del Rdc e dal secondo mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda di suddivisione nel caso sia stata presentata in un momento successivo.
La richiesta di suddivisione è irrevocabile dal momento della richiesta fino alla fine del periodo di godimento.
Se dopo l’invio della richiesta di suddivisione avviene il decesso di uno dei componenti le eventuali quote di Rdc si pone il problema del recupero delle somme arretrate non ancore erogate, ma anche le somme erogate e non spese in vita dal soggetto deceduto. In questi casi il recupero avviene attraverso l’attribuzione degli importi agli altri membri del nucleo, mentre in caso di nucleo con una sola persona, in caso di decesso le somme arretrate, quelle non riscosse o non spese non sono trasmissibili agli eredi dei beneficiari.
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