Esonero contributivo confermato per turismo, commercio, spettacolo: contratti stagionali ‘light’

La Commissione europea ha approvato “l’esonero contributivo previsto dal decreto-legge Sostegni-bis in favore dei datori di lavoro privati che operano nei settori del turismo, degli stabilimenti termali, del commercio, nonché nei settori creativo, culturale e dello spettacolo, particolarmente colpiti dagli effetti economici connessi all’emergenza epidemiologica in corso”.

Lo rende noto una nota stampa del Ministero del Lavoro con quale si mette in luce che il riconoscimento ‘europeo’ si fonda sul presupposto che l’esonero dal pagare i contributi per ‘ragioni Covid’ è compatibile con la normativa sugli aiuti di Stato. In particolare “la Commissione ha valutato la misura come adeguata, proporzionata e necessaria al fine di porre rimedio al grave turbamento dell’economia del Paese”.

Le aziende dunque potranno procedere, previa domanda e sulla base delle istruzioni che fornirà l’Inps, a non riconoscere la quota degli oneri previdenziali di loro spettanza, nel limite di 771 milioni di euro.

L’agevolazione consiste in un esonero dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro pari al doppio delle ore di integrazione salariale fruite a gennaio, febbraio, marzo 2021. Condizione per la fruizione dell’esonero è il rispetto del divieto di licenziamento fino alla fine dell’anno.

L’esonero avrà efficacia per tutto quanto dovuto, come contribuzione Inps per i lavoratori dipendenti, dal 25 maggio al 31 dicembre 2021, con un notevole risparmio sul costo della manodopera del turismo, commercio e stabilimenti balneari a partire dai lavoratori stagionali che in estate rafforzano le fila del personale di queste aziende.

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