Settimana da bollino rosso, lavoro agricolo vietato nelle ore più calde: sanzioni per chi non rispetta gli obblighi

L’anticiclone africano è alle porte e ci attende una settimana da bollino rosso in tutte le regioni d’Italia, fino a quelle settentrionali. Il picco del caldo si toccherà in Sicilia, assicurano gli esperti, con temperature che nel catanese arriveranno a 45-46 °C.

Agricoltura, divieto di lavoro nelle ore più calde: le ordinanze regionali

Durante le scorse settimane alcune regioni meridionali hanno emanato delle ordinanze, che si applicano però al singolo territorio, che vietano il lavoro agricolo nella fascia di maggior rischio di esposizione al sole 12:30-16:00. Queste ordinanze sono state emanate in Puglia, Molise, Calabria, Lucania. Altre regioni, pur sollecitate dai sindacati che rappresentano gli agricoli non hanno preso analoghe decisioni.

Cosa accade se i datori di lavoro trasgrediscono queste ordinanze e impongono ai lavoratori agricoli di prestare lavoro nei campi nelle ore dei divieti?

LE sanzioni per questi datori di lavoro è prevista direttamente nelle ordinanze regionali. La prima è certamente quella prevista – ad esempio dall’ordinanza pugliese – dall’art. 650 codice penale per la mancata osservanza degli obblighi previsti dall’ordinanza: arresto fino a 3 mesi e ammenda di 206 euro. Ciò salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Inoltre, trattandosi di un rapporto di lavoro le forze di polizia o gli organi di controllo come l’Ispettorato, possono anche ravvisare le violazioni – non penali, ma civilistiche – che concernono l’orario di lavoro, i tempi di lavoro, pause, lavoro notturno e riposo. In particolare la violazione del riposo giornaliero di almeno 11 ore, salvo specifiche deroghe dei contratti collettivi. Oppure del riposo settimanale di 24 ore ogni sette giorni. Più in generale, in caso di inosservanza delle norme sull’orario di lavoro si applicano le sanzioni amministrative di cui all’art. 18 bis del d.lgs. 66/2003.

Agricoltura, divieto di lavoro nelle ore più calde: le regioni senza ordinanza

Nelle regioni in cui non sono state emanate ordinanze che vietano il lavoro nelle ore più calde i datori di lavoro possono comunque impegnare la manodopera nei campi in qualsiasi momento della giornata?

Sui datori di lavoro incombe l’obbligo di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, previsto dalle norme del TU sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro emanato nel 2008.

A ricordare questo aspetto è stato, di recente, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la nota 4639/2021 che è intervenuta per ricordare agli uffici territoriali ma soprattutto alle imprese la possibilità di utilizzo della cassa integrazione per far fronte alla sospensione dell’attività lavorativa dovuta ad eventi climatici quali ad esempio il caldo eccessivo.

Nella nota si sottolinea che ai sensi degli articoli 180, 181 e 28, comma 1 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, l’azienda è tenuta a fare una valutazione delle conseguenze delle condizioni microclimatiche della stagione estiva sui lavoratori esposti ai connessi rischi, come lo stress termico e problemi di salute correlati (sul punto il Ministero del Lavoro indica le possibili misure di mitigazione al seguenti link: https://www.portaleagentifisici.it/fo microclima index.php?lg=IT). Il riferimento è evidentemente ai lavoratori che più di tutti sono sottoposti a questi rischi, vale a dire coloro che svolgono la propria attività nei cantieri edili e stradali, nell’agricoltura e al florovivaismo.

L’Ispettorato – nel chiedere agli uffici locali di intensificare i controlli sui luoghi di lavoro – ricorda che le aziende in questione, in particolare quelle dell’Edilizia e dell’Agricoltura, possono gestire le ore “molto calde” di non lavoro attraverso gli ammortizzatori sociali di settore, vale a dire la cassa integrazione.

La circolare Inps n. 139 del 2016 già si esprimeva al riguardo evidenziando che le temperature eccezionalmente elevate, di norma superiori ai 35/40 gradi, costituiscono un motivo che dà titolo all’intervento dell’ammortizzatore sociale, tenuto conto del tipo di lavoro e della fase lavorativa in atto.

Per evitare valutazioni non omogenee da parte delle aziende rispetto a ciò che è caldo o meno, l’Inps ricordava che le Direzioni regionali potranno fornire indicazioni sugli enti o organismi usualmente consultati dalle Sedi territoriali per la verifica della sussistenza degli eventi meteo.

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