Con una circolare qualche giorno fa il Viminale ha chiarito alcune criticità relative all’applicazione della normativa sul Green pass, in particolare su come devono comportarsi clienti ed esercenti nei luoghi in cui la certificazione è obbligatoria.
Una questione che aveva sollevato non pochi dubbi e perplessità nei giorni scorsi riguarda, per esempio, il controllo dei documenti – green pass e carta di identità – da parte dei gestori nelle cui attività quest’ultimo è obbligatorio (bar, ristoranti, palestre, cinema, ecc.). Questione che è stata appunto chiarita dalla circolare del Viminale e che TuttoLavoro24.it ha spiegato in modo dettagliato in questo articolo.
Ma cosa succede a chi, siano essi clienti, lavoratori o gestori, che non rispettano le misure previste dal decreto?
Come ha ribadito più volte nei giorni scorsi il Governo, sono previste delle sanzioni severe per i trasgressori. Vediamole nel dettaglio.
I clienti che, per entrare in un’attività nella quale sia obbligatoriamente richiesto il green pass, utilizzano una certificazione falsa o non ne siano in possesso andranno incontro a sanzioni dai 400 ai 1000 euro. Non solo, se la carta di identità dovesse non corrispondere con il Green pass, i trasgressori saranno anche denunciati per falso.
Spetta agli esercenti di un locale, o ai propri dipendenti, controllare il green pass dei clienti, ma non la carta di identità (oggetto di controllo invece da parte delle forze dell’ordine).
Ovviamente, gli esercenti non hanno responsabilità in caso di dichiarazione falsa, in questo caso infatti la sanzione si applica solamente all’avventore (a meno che non si riscontri una chiara responsabilità anche da parte del gestore).
D’altra parte, invece, il mancato controllo del green pass per tre volte in tre giorni diversi comporta la chiusura dell’esercizio da uno ad un massimo di dieci giorni.
Abbiamo quindi visto che sulla base del Decreto sono gli esercenti ad essere responsabili del controllo sul Green pass e ad essere i destinatari delle sanzioni previste dal Decreto.
Questi ultimi, tuttavia, possono delegare i propri dipendenti alla verifica delle certificazioni verdi, ma di eventuali errori sono responsabili solamente i gestori, le sanzioni infatti si applicano direttamente al datore di lavoro e non ai singoli lavoratori.
Può essere poi l’esercente – qualora ne ricorrano gli estremi – ad applicare sanzioni disciplinare ai lavoratori, per esempio per comportamento negligente o mancato rispetto delle norme sulla sicurezza.
Foto credit: La Nazione
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