Naspi, la sospensione del décalage si applica anche se apro la Partita Iva? La risposta dell’INPS

Il meccanismo per la riduzione della disoccupazione Naspi, il cosiddetto décalage che prevedeva un meno 3% dell’indennità dal quarto mese, è stato sospeso con il decreto sostegni bis a partire dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2021. La riduzione Naspi ripartirà quindi a tutti gli effetti dal 1° gennaio 2022.

L’articolo 38 del decreto infatti spiega che, per l’appunto nel periodo che va da inizio giugno a fine dicembre, rimane invariato l’importo della Naspi in pagamento dopo il 1° giugno senza quindi ridurre questa prestazione del 3% per il periodo giugno-dicembre.

Tuttavia, questo provvedimento ha fatto insorgere parecchi dubbi applicativi tra i disoccupati, in particolare molti si chiedono se la sospensione della riduzione è valida anche in caso di anticipo della prestazione, ovvero per quei disoccupati che non richiedono l’erogazione della Naspi mese per mese bensì in un’unica soluzione attraverso l’apertura di partita Iva.

A fugare questi dubbi è, in realtà, proprio Inps con la circolare n.122 del 6 agosto scorso, nella quale si legge che

La sospensione del meccanismo di riduzione di cui all’articolo 38, comma 1, del decreto Sostegni bis trova applicazione anche nelle ipotesi di liquidazione della prestazione Naspi erogata in forma anticipata in un’unica soluzione (cfr. l’art. 8 del D.lgs n. 22 del 2015)”.

Ecco dunque che l’Inps chiaramente spiega che la sospensione della riduzione Naspi prevista fino a fine 2021 si applica anche nel caso di anticipo della prestazione. Di conseguenza, nel caso che in cui l’indennità di disoccupazione sia erogata in forma anticipata a seguito di apertura di una partita Iva gli importi mensili da giugno a dicembre 2021 non subiranno alcuna decurtazione.

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