Con il 1° luglio 2021 è stato possibile presentare la domanda per richiedere gli aiuti introdotti dall’Assegno temporaneo per i figli a carico. Si tratta di una misura ponte prevista dal decreto n.79 dell’8 giugno in attesa che dal 1° gennaio 2022 parta il vero e proprio Assegno unico.
Nonostante sia possibile presentare le domande fino al 31 dicembre 2021, l’INPS ha sottolineato diverse volte quanto sia più conveniente trasmettere la domanda entro il 30 settembre. Questo perché chi presenterà le domande entro tale data avrà diritto di fatto a più soldi. Infatti, solo per le domande pervenute all’INPS entro la fine del mese potranno essere erogate comunque tutte e 6 le mensilità, vale a dire anche quelle del mese di luglio e di agosto essendo queste retroattive.
A chi, invece, presenta domanda dal 1° ottobre al 31 dicembre, saranno corrisposte solo le mensilità a partire dal mese di presentazione della domanda. Facciamo un esempio: se un utente richiede il bonus assegno temporaneo a ottobre, avrà diritto a tutte e tre le mensilità rimanenti (appunto ottobre, novembre e dicembre), chi presenta la domanda a novembre avrà diritto solo alle due mensilità di novembre e dicembre e chi, infine, ne fa richiesta a dicembre potrà ottenere la sola mensilità del mese di dicembre.
Ecco dunque perché è importante trasmettere la richiesta all’INPS non oltre il 30 settembre, così si avrà diritto a tutte e sei le mensilità spettanti.
Ma chi può richiedere il bonus assegno temporaneo figli, come può presentare domanda e quali sono gli importi erogati?
Può fare richiesta di questa particolare tipologia di aiuti solamente chi ha figli a carico a partire dal settimo mese di gravidanza e fino ai 21 anni di età e che non percepisce già l’ANF, ovvero l’Assegno al Nucleo Familiare, quindi nello specifico riguarda i lavoratori autonomi e i cosiddetti incapienti, quelli che non godono delle detrazioni per figli a carico perché hanno un reddito molto basso.
I requisiti che questi beneficiari devono soddisfare al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione degli importi sono i seguenti:
L’importo dell’assegno temporaneo viene calcolato sulla base della tabella allegata al decreto-legge n. 79/2021 dove sono indicati tutti gli importi in base all’ISEE. In particolare l’Assegno viene erogato considerando il numero dei figli a carico e la soglia di ISEE, è infatti prevista:
Questi importi sono poi maggiorati di 50 euro per ogni figlio disabile eventualmente presente nel nucleo familiare richiedente.
È possibile presentare domanda entro il 31 dicembre 2021 attraverso i seguenti canali:
Chi è già percettore di reddito di cittadinanza non deve presentare domanda in quanto gli importi dell’assegno temporaneo gli verranno direttamente erogati dall’INPS sulla carta di pagamento RdC.
Il pagamento dell’assegno avviene tramite accredito sul conto corrente. Nel caso di genitori divorziati o separati con affido congiunto del minore l’importo viene suddiviso al 50% per genitore.
Per conoscere lo stato dei pagamenti nel corso del mese di settembre clicca qui.
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