Sostituzione lavoratore senza Green pass: è il collega ‘No-Vax’ (da casa) a stabilirne la durata

Dopo l’approvazione del nuovo Decreto Green pass che renderà obbligatoria la certificazione verde per chiunque acceda ad un luogo di lavoro dal 15 ottobre, si attende la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Nel frattempo infiamma la polemica la norma del Decreto che consente alle piccole imprese fino a 15 dipendenti di sostituire il lavoratore senza Green pass, con un contratto di durata massima di 10 giorni, eventualmente prorogabili e rinnovabili. La durata del contratto è quindi, di fatto, vincolata alla decisione del ‘titolare del posto di lavoro’ di rientrare in azienda, sottoponendosi però alla vaccinazione preventiva (salvo ottenga il Green pass con il tampone negativo ogni 48 ore o dopo guarigione da Covid).

La logica che sta dietro questa scelta del Governo è certamente ispirata a quanto già previsto, da anni, per la sostituzione della lavoratrice in maternità: la sostituta (o il sostituto) può andar via quando torna la ‘titolare del posto’. Ma la situazione è tutt’altro che analoga.

A spiegare perchè il Governo avrebbe optato per questa scelta è il quotidiano Il Tempo in edicola oggi sulle cui colonne si legge:

Nel caso in cui sia necessario sopperire all’assenza di un lavoratore sospeso perché sprovvisto del certificato verde, l’impresa potrà stipulare un contratto di sostituzione per un massimo di dieci giorni. Scaduto questo periodo – spiegano fonti governative – questo contratto potrà essere rinnovato o ne potrà essere fatto un altro. Ma sempre per un massimo di dieci giorni. Il lavoratore senza green pass, invece, resterà sospeso, senza retribuzione, fino al giorno in cui non provvederà a mettersi in regola. Comunque non oltre il 31 dicembre. Un chiarimento necessario, perché la bozza del decreto è poco chiara su questo aspetto, dal momento che recita: «Il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni». Grazie alla spiegazione fornita dal governo, quindi, non è la sospensione che non può superare i dieci giorni, ma solo il contratto di sostituzione. La ragione è semplice. Prendiamo il caso di un locale in cui lavorano due soli baristi. Se uno dei due non ha il green pass, il titolare può sospenderlo e assumere un sostituto per dieci giorni. Un tempo che deve per forza essere limitato, perché nel frattempo il dipendente escluso potrebbe mettersi in regola. Anche se nel mondo delle pmi c’è il timore che il meccanismo non risolva il problema, vista la difficoltà a trovare in tempi rapidi lavoratori disposti a stipulare contratti di così breve durata”.

Una situazione paradossale dunque, in base alla quale l’azienda non può nulla. Solo optare per la sostituzione del lavoratore ‘no-Green pass’. E il lavoratore sostituto attendere di scadenza in scadenza (breve) se il suo contratto sarà prolungato oppure no: sapendo che tutto dipenderà dalla scelta del collega ‘no-Vax’ che sta a casa se fare o non fare il vaccino anti-Covid.

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