Con il messaggio n. 3100 del 15 settembre 2021 Inps ha chiarito alcuni aspetti applicativi dell’Assegno temporaneo per i figli, per il quale sono ancora aperti i termini per fare domanda. La misura di sostegno alle famiglie prevista per alcune categorie di famiglie dal 1° luglio al 31 dicembre 2021.
Nel documento Inps fa sapere che non essendo di agevole verifica l’accertamento preventivo, in modo automatizzato, “dell’assenza di uno o più requisiti” per beneficiare dell’ANF (Assegno al Nucleo Famigliare, la misura prevista e confermata per i lavoratori dipendenti), adotterà il criterio secondo cui la merita un supplemento di indagine – da parte delle sedi locali – la mera appartenenza ad una delle categorie di soggetti che rientrano nella platea degli ANF. Questo comporta un evidente ritardo nell’uscita degli esiti delle domande e quindi dei pagamenti.
Inoltre Inps fa sapere che un’ulteriore serie di controlli andrà a rigettare le domande di Assegno temporaneo anche nell’ipotesi in cui, seppure non risulti già presentata domanda di ANF, sia riscontrata la presenza di contribuzione accreditata all’assicurato e la categoria di appartenenza del richiedente e dell’altro genitore coincidente con una delle seguenti fattispecie:
– dipendenti (privati e pubblici), ancorché per periodi con contribuzione figurativa o dipendenti di ditte cessate, fallite;
– lavoratori assistiti da assicurazione TBC (con prestazione);
– lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione con copertura figurativa;
– collaboratori e professionisti iscritti alla Gestione separata, domestici e somministrati;
– lavoratori agricoli.
Dunque in presenza di queste categorie Inps procederà a rigettare automaticamente le domande perchè si tratta di categorie che già beneficiano dell’ANF.
Tuttavia attraverso una nuova funzionalità di “riesame” potrà essere posta in stato “accolta” laddove ne sussistano i presupposti. E’ il caso, ad esempio, della lavoratrice madre che, per il periodo oggetto di domanda di ANF, si trovi in congedo parentale facoltativo in assenza della retribuzione. Questa situazione, infatti, non da diritto all’ANF, e la lavoratrice resterebbe priva di tutela per i figli minori. La sua posizione quindi potrà essere valutata positivamente e dar luogo ad accoglimento della domanda dell’Assegno temporaneo.
L’INPS inoltre fa sapere che è in fase di implementazione anche la gestione degli indebiti nella procedura RI, al fine di consentire il recupero dell’Assegno temporaneo che non avrebbe dovuto essere effettuato in quanto il soggetto era destinatario dell’ANF.
Un’ulteriore funzione consentirà inoltre agli operatori dell’istituto di forzare l’esito del controllo non superato, al fine di accogliere la domanda. In tal caso l’operatore della sede locale potrà accogliere la domanda motivando la scelta e allegando la documentazione a comprova della fondatezza del riesame.
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