Decreto ‘Sostegni bis’: nota INL sulle causali per la stipula di contratti a termine

L’art. 41 bis del decreto-legge n. 73/2021 (decreto “Sostegni bis”) convertito in legge n. 106/2021, ha introdotto, tra le altre cose, una significativa novità in tema di contratti a termine e in somministrazione (vai alla nota di lettura della Cisl al Decreto Sostegni bis del 27 luglio scorso). Modificando, infatti, l’art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015, è stata introdotta la possibilità, per la contrattazione collettiva a tutti i livelli, di individuare ulteriori causali, oltre alle causali di legge, che rendono possibile la stipula di contratti a termine di durata superiore a 12 mesi (introducendo, dopo le lettere a) e b), la lettera b-bis).  La nuova norma fa infatti riferimento a “specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’articolo 51” dello stesso decreto legislativo. Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 51, per contratti collettivi si intendono “i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati   da   associazioni   sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e   i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”.

Dopo il comma 1, modificato nei termini descritti, del citato articolo 19, è stato inoltre inserito un nuovo comma (comma 1.1) in parziale contraddizione con il precedente, ponendo un profilo interpretativo problematico. Questo nuovo comma, infatti, introduce un termine temporale che potrebbe sembrare riferito all’operatività della intera disciplina, limitando al periodo fino al 30 settembre 2022 la possibilità per la contrattazione di individuare ulteriori causali. La contraddizione è frutto di due emendamenti parlamentari riferiti alla stessa norma, ma non coordinati tra loro.

A tentare di sanare, in via interpretativa, la contraddizione legislativa, nonché a fornire prime indicazioni operative, è intervenuto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro che, con la Nota n. 1363 del 14 settembre 2021.

Secondo l’INL il citato comma 1.1, che prevede il limite temporale, è riferito alla sola ipotesi di contratto a termine di durata iniziale superiore a 12 mesi, e non anche a proroghe e rinnovi. Pertanto la nuova causale “contrattuale” è utilizzabile senza limiti temporali se trattasi di proroghe e rinnovi (stante il carattere strutturale della lettera b-bis), mentre è utilizzabile fino al 30 settembre 2022 se trattasi di contratto a termine di durata iniziale superiore a 12 mesi.

L’INL chiarisce inoltre che il termine del 30 settembre 2022 va riferito al momento della stipula del contratto, il quale potrà dunque prevedere una durata del rapporto che superi tale data, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.

Infine viene chiarito che le “specifiche esigenze” individuate dalla contrattazione collettiva devono esplicitarsi in “ipotesi concrete, senza quindi utilizzare formulazioni generiche (ad es. ragioni “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo…”) che richiedano ulteriori declinazioni all’interno del contratto individuale”.

Rimandando alla lettura della Nota INL, la Cisl ribadisce di aver fortemente voluto  l’affidamento delle causali alla contrattazione collettiva ponendo con decisione il tema fin dall’approvazione del “Decreto dignità”, il quale invece, con una malintesa sovrapposizione tra flessibilità e precarietà, riservava alla sola legge questa prerogativa, irrigidendo notevolmente la disciplina in materia.
Pertanto la Cisl ritiene utili i chiarimenti, che dovrebbero, almeno per il momento, porre fine al dibattito interpretativo, e consentire alla contrattazione collettiva, anche di secondo livello, di esercitare pienamente il ruolo assegnato.

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Fonte: cisl.it