Decreto Legge n. 127/ 2021: aspetti di rilievo per le pubbliche amministrazioni.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21/9 c.a. il Decreto Legge n. 127/2021 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione nell’ambito applicativo della certificazione verde COVID/19 e il rafforzamento del sistema di screening”.(cd. Decreto green pass)

All’art. 1, con l’aggiunta dell’ art 9-quinquies al DL 52/2021, vengono dettate disposizioni urgenti sull’impiego delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo pubblico, al fine di regolamentarne l’uso in questo settore,

Nello specifico si prevede che dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 , termine della cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione del virus, il personale di cui all’art. 1 – comma 2 – del DLgs n. 165/2001 nonchè il personale delle Autorità Indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale ha l’obbligo di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19 ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, nell’ambito del territorio nazionale. Analogamente l’obbligo è esteso anche a tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le pubbliche amministrazioni, anche con contratti esterni.

Dall’obbligo della certificazione sono, invece, esclusi tutti coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

I datori di lavoro sono tenuti alla verifica dell’obbligo di rispetto delle prescrizioni sulla certificazione verde nei confronti sia del proprio personale che dei soggetti che a qualsiasi titolo svolgono attività per le PP.AA.. (volontariato, formazione etc).

Inoltre entro il 15 ottobre i datori di lavoro devono definire le modalità operative per l’organizzazione dei controlli, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni.

Il personale soggetto all’obbligo, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato, fino alla presentazione della certificazione di che trattasi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti né la retribuzione né alcun altro compenso o emolumento.

Vengono previste sanzioni amministrative pecunarie sia nei confronti del personale per l’accesso ai luoghi di lavoro senza possedere o esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 che dei datori di lavoro per la mancata adozione, nei termini previsti, delle misure organizzative necessarie alla verifiche delle predette certificazioni.

L’art. 2 inserisce al DL 52/2021 l’articolo 9-sexties con il quale viene esteso l’obbligo di presentazione della certificazione verde Covid-19 sui luoghi di lavoro anche ai magistrati ordinari, contabili e militari, nonchè ai componenti delle commissioni tributarie a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021.

In analogia con gli altri lavoratori pubblici anche per queste figure l’assenza dal servizio, conseguente alla carenza o alla mancanza della certificazione verde, è considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del posto e non sono dovuti la retribuzione né altri compensi o emolumenti comunque denominati.

La responsabilità di verificare il rispetto delle prescrizioni è demandato ai responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria.

Le disposizioni sull’obbligo di certificazione verde Coivd-19 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale e ai soggetti diversi da quelli sopra indicati quali gli avvocati, i consulenti, i difensori, i periti nonché i testimoni e le parti del processo.

Il decreto reca novità anche rispetto alla somministrazione di test antigenici rapidi prevedendo lo stanziamento di 105 milioni di euro per l’anno 2021 finalizzato all’esecuzione gratuita dei i test di cui sopra a coloro i quali, per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione anti Covid 19 sulla base di idonea certificazione medica.

L’applicazione dei prezzi calmierati per l’esecuzione di test antigienici rapidi, già prevista per le farmacie, viene estesa a tutte le strutture sanitarie convenzionate o accreditate col SSN, autorizzate dalle Regioni alla somministrazione.

Infine il decreto apporta modifiche anche per quanto riguarda la durata del Green Pass prevedendo nuove ipotesi di attestazione e rilascio della certificazione nei casi di avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o dopo il completamento del ciclo vaccinale. In ogni caso la validità della certificazione verde da Covid-19 è fissata in dodici mesi dall’avvenuta guarigione.

‘Fermamente convinta che il vaccino sia l’unica arma utile per uscire dalla pandemia, la Cisl ritiene importante l’adozione del decreto sul Green Pass che permette di avere finalmente un quadro normativo chiaro che consente l’applicazione di norme omogenee ed uniformi in tutti i luoghi di lavoro.

Ritiene, inoltre, importante aver garantito a categorie di soggetti fragili la possibilità di accedere gratuitamente ai test antigenici così come la scelta di calmierare i costi dei tamponi. Temi sui quali è risultato sostanziale l’impegno dell’Organizzazione.

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Fonte: cisl.it