Le mance sono a tutti gli effetti reddito da lavoro e per questo vanno tassate. Ad introdurre questo principio è la Corte di Cassazione che in una sentenza ha interpretato così il Testo unico delle imposte sui redditi, secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore in edicola oggi:
“L’attuale articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, nel testo post riforma Irpef del 2004, prevede, infatti, un nozione onnicomprensiva di reddito da lavoro dipendente, non più limitata al salario percepito dal lavoratore. Nella definizione in vigore rientrano dunque tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, collegate al rapporto di lavoro. E quindi anche le mance che, anche quando non sono ricevute direttamente dal datore di lavoro, hanno origine dal rapporto di lavoro subordinato e costituiscono un’entrata ‘sulla cui percezione il dipendente – scrive la Corte – può fare, per sua comune esperienza, ragionevole, se non certo affidamento'”.
Termina così la vicenda giudiziaria tra l’Agenzia delle Entrate e un capo ricevimento di un Hotel a 5 Stelle in Sardegna che aveva raccolto 84 mila euro di mance in un anno intero, senza denunciarle al fisco.
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