Assunzione lavoratori agricoli, stagionali e non: 6 le opzioni contrattuali. Ecco cosa sapere

Siamo nel pieno delle campagne stagionali delle raccolte (uva, olive, mele, e poi agrumi, ecc.) e molte aziende agricole sono alla ricerca di personale. Dunque, è necessario valutare quali figure professionali possano servire, per quanto tempo, e di conseguenza scegliere la tipologia contrattuale – tra quelle disponibili – più appropriata per le esigenze dell’azienda.

Per evitare il rischio di sanzionamenti, sia le imprese che i lavoratori agricoli devono conoscere a fondo le normative vigenti in materia di contratti. Le tipologie contrattuali più frequenti possono essere ad esempio l’assunzione di operai agricoli, lo scambio di manodopera tra agricoltori e parenti, oppure affidare i lavori ad una ditta esterna.

Di seguito una panoramica delle 6 principali tipologie di rapporti che possono essere instaurate.

ASSUNZIONE LAVORATORI AGRICOLI: CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

Tra le prime opzioni per lo svolgimento di lavoro saltuario e stagionale, per le aziende agricole c’è il contratto di prestazione occasionale. Si tratta della versione attuale del il vecchio “voucher”: lo strumento attualmente in vigore è denominato “PrestO” (sigla per Prestazione Occasionale). La disciplina è contenuta nell’art. 54-bis del Decreto legge n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017.

Le limitazioni che vigevano per la vecchia misura sono confermati anche in quella attuale. Nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, i contratti attivabili, per ogni singolo utilizzatore, non possono superare il valore complessivo di 5mila euro netti. Parallelamente, ciascun lavoratore può sottoscrivere in un anno uno o più contratti di prestazione occasionale per un valore complessivo di massimo 5mila euro netti. Il limite economico scende a 2.500 euro annui per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore. Mentre per i contratti di pensionati, studenti fino ai 25 anni, disoccupati e percettori di prestazioni di sostegno al reddito, l’importo massimo può arrivare fino a 6.666 euro, invece di 5mila euro previsti per la generalità dei prestatori.

ASSUNZIONE LAVORATORI AGRICOLI: OPERAI

Una figura professionale ‘chiave’ che le aziende agricole possono assumere è quella dell’operaio.

Gli operai sono di due tipologie: operai a tempo determinato (OTD) ed operai a tempo indeterminato (OTI). La differenza tra gli uni e gli altri sta nel tipo di esigenza che l’azienda deve soddisfare: strutturale o temporanea.

Per soddisfare esigenze legate al ciclo delle stagioni e concentrati in specifici periodi dell’anno, le aziende troveranno più vantaggioso assumere operai a tempo determinato, con i quali possono stabilire dei rapporti di lavoro stagionali.

Per operai a tempo determinato agricoli, proprio in virtù delle caratteristiche settore (stagionalità e ciclicità dei lavori), sono stati elaborati dei contratti di lavoro speciali che presentano delle regole e delle peculiarità specifiche. Infatti, è stata accordata alle aziende la possibilità di assumere gli operai anche solo per qualche giorno, per il tempo necessario, ad esempio, alla vendemmia. Ecco dunque che agli OTD del settore agricolo viene riservato il diritto al pagamento delle giornate di lavoro effettivamente prestate. Sulla base del numero di giornate che l’OTD ha lavorato, può maturare alcuni diritti come l’indennità di disoccupazione, la malattia e l’indennità di maternità.

La comunicazione dell’assunzione al Centro per l’Impiego deve essere fatta entro le 24 ore dal primo giorno di inizio lavori.

Gli OTD agricoli possono avere la cittadinanza italiana, di altri paesi europei o possono essere anche lavoratori extra-comunitari ma in questo caso devono possedere un regolare permesso di soggiorno. Quest’ultimi, però, devono seguire procedure burocratiche diverse.

ASSUNZIONE LAVORATORI AGRICOLI: CO-DATORIALITÀ

Nel lavoro agricolo, al contrario di altri settori, esiste una specifica norma che consente la co-datorialità. Nel senso che il lavoratore può essere anche assunto da due datori di lavoro allo stesso tempo.

L’art. 9, comma 11 della legge 99/2013 accorda a due o più imprese agricole la possibilità di instaurare un regime di co-datorialità su uno stesso dipendente, ovvero instaurare con il soggetto congiuntamente un rapporto di lavoro, purché in possesso di specifici requisiti. Si parla in questo caso di “assunzioni congiunte”.

Ecco le imprese che possono ricorrere a questa tipologia contrattuale:

1) imprese appartenenti allo stesso gruppo societario, in base all’articolo 2359 del codice civile;
2) imprese riconducibili allo stesso proprietario, e cioè quelle che, pur appartenendo allo stesso soggetto risultano dotate di una certa autonomia;
3) imprese condotte da soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado (imprese individuali o società di persone);
4) imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50% siano aziende agricole.

La comunicazione di assunzione congiunta (come quelle di trasformazione, proroga e cessazione) deve essere eseguita da un solo datore e non da tutti i componenti la parte datoriale.

ASSUNZIONE LAVORATORI AGRICOLI: PARENTI E AFFINI

L’agricoltore ha la possibilità di avvalersi anche della prestazione di parenti, definiti “occasionali”. Il D. Lgs 276/2003 n. 276 (c.d. Legge“Biagi”) e poi il Ministero del Lavoro con la circolare 37/2013 hanno disciplinato questa tipologia di prestazione lavorativa.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha inoltre precisato le prestazioni effettuate da parenti o affini dell’imprenditore, specie se pensionati o impiegati full-time presso altro datore di lavoro, possono considerarsi quali collaborazioni occasionali di tipo gratuito, e quindi né essere iscritti nella gestione previdenziale/assicurativa, né inquadrati come rapporto di lavoro subordinato.
In questi casi, la collaborazione del familiare, compreso il coniuge, può essere considerata di natura occasionale e dunque ammissibile. Il personale ispettivo è eventualemente incaricato di dimostrare la sussistenza di una prestazione lavorativa in senso stretto (solo con puntuale ed idonea documentazione probatoria di carattere oggettivo e incontrovertibile).

La parentela può essere considerata:
– 1° grado: genitore-figlio
– 2° grado: nonno-nipote, oppure fratello sorella
– 3° grado: zio-nipote
– 4° grado: primi cugini

L’affinità è invece il vincolo che unisce un coniuge ai parenti dell’altro coniuge:
– 1° grado: suoceri-generi e nuore
– 2° grado: cognati
– 3° grado: coniuge di zio o nipote
– 4° grado: coniuge di primi cugini

ASSUNZIONE LAVORATORI AGRICOLI: APPALTO LAVORI

Se l’azienda agricola decide di affidare i lavori ad una ditta esterna (ad esempio rivolgersi ad una cooperativa agricola per svolgere la vendemmia), dovrà ricorrere ad un contratto di appalto. L’appalto deve essere considerato genuino, altrimenti si può trattare di intermediazione illecita di manodopera, punita per effetto della legge 199/2016 cd “Legge sul caporalato”.

Per stipulare un contratto di appalto genuino l’azienda deve rispettare queste caratteristiche:
– l’oggetto del contratto di appalto deve riguardare la fornitura di un’opera o un servizio e non di prestazioni di manodopera;
– l’appalto deve realizzarsi tramite organizzazione di uomini e mezzi dell’appaltatore;
– l’appaltatore deve assumersi il rischio d’impresa, cioè deve garantire l’esecuzione dell’attività nei tempi e nei modi previsti, pena la perdita del suo onorario.

ASSUNZIONE LAVORATORI AGRICOLI: SCAMBIO DI MANODOPERA

Stando all’art. 2139 c.c. è consentito lo scambio di manodopera tra piccoli imprenditori agricoli, ovvero coloro i quali esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Lo scambio di manodopera anche per soggetti appartenenti al nucleo familiare, se iscritti alla relativa gestione previdenziale.
Lo scambio di manodopera è legittimo a condizione che non vi sia alcuna remunerazione o corrispettivo (in denaro o natura), espressamente scambiato tra le parti, in cambio della prestazione resa e che la prestazione attenga esclusivamente all’attività agricola, principale (o “connessa” che sia). L’INPS, con la circolare n. 126 del 16.12.2009, ha fornito ai propri ispettori le linee di indirizzo e le indicazioni per svolgere l’attività di vigilanza in agricoltura.

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