Arriva attraverso le FAQ pubblicate sul sito di Palazzo Chigi l’ennesimo chiarimento, che suona come un monito, da parte del Governo circa il comportamento da tenere verso i lavoratori domestici a partire dal 15 ottobre. Vale a dire dalla data in cui è entrato in vigore l’obbligo di esibire il Green pass in tutti i luoghi di lavoro, ma proprio tutti quindi anche gli ambienti domestici.
E allora cosa fare se la badante o la colf non ha il Green pass?
Ecco quanto si legge nella risposta ufficiale: “Se la badante non possiede il green pass non potrà accedere al luogo di lavoro” e se questa è convivente – e qua le conseguenze si fanno più significative – “dovrà abbandonare l’alloggio“, precisa il Governo.
In altri termini prevale il “diritto della persona assistita di poter fruire senza soluzione di continuità della assistenza ricorrendo ad altro idoneo lavoratore“, si legge alludendo – neanche troppo velatamente – all’ipotesi di licenziamento del lavoratore domestico. L’unico caso in cui il lavoratore/lavoratrice sembra ‘conservare’ il diritto a rimanere comunque nell’abitazione in cui convive è il caso in cui sia sottoposta alla “misura della quarantena“. In questo caso, dice la FAQ “se la badante è convivente non potrà chiaramente allontanarsi dalla casa nella quale vive”.
E il vitto e l’alloggio previsti contrattualmente spettano in casi di mancanza di Green pass? E l’indennità sostitutiva? “Il vitto e l’alloggio sono prestazioni in natura aventi natura retributiva sicché, alla luce della disciplina legale e della corrispettività del rapporto di lavoro domestico, è corretta – spiega quindi il Governo – la mancata attribuzione delle stesse in virtù della mancata esecuzione della controprestazione lavorativa”.
E come avviene la sostituzione del lavoratore/lavoratrice senza Green pass? “Se la badante – risponde ancora il Governo – non possiede il green pass non potrà accedere al luogo di lavoro. Resta impregiudicato il prevalente diritto della persona assistita di poter fruire senza soluzione di continuità della assistenza necessaria ricorrendo ad altro idoneo lavoratore. Se la badante è convivente con il datore di lavoro dovrà quindi abbandonare l’alloggio“.
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