Torna ancora una volta sui Bonus Covid l’Inps con il messaggio 3530 del 18 ottobre 2021 con cui chiarisce numerosi aspetti applicativi della normativa ed in particolare le procedure per i riesami – utili a coloro che hanno avuto il rigetto della domanda – e la loro gestione da parte delle strutture territoriali, per poter arrivare allo sblocco degli esiti e dei pagamenti.
In particolare il messaggio fornisce le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami presentati dai richiedenti le cui istanze sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.
Inps ricorda la tempistica per i riesami. Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre il riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla data di comunicazione dell’esito di reiezione se successiva), per consentire alle Strutture territoriali dell’Istituto l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta.
La richiesta della domanda di riesame – ricorda Inps – può essere fatta in due modalità alternative.
L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità COVID-19 (Decreto Sostegni Bis 2021)”, per il tramite dell’apposita funzionalità che provvede a esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.
Quando arriva il rigetto delle domande viene visualizzato dal cittadino il seguente messaggio:
“NOTA. Se l’utente ritiene di aver selezionato su tale domanda la errata categoria di appartenenza potrà, in caso di eventuale reiezione, presentare da questo stesso applicativo una richiesta di riesame”.
Un altro aspetto a cui prestare la massima attenzione è l’individuazione della categoria corretta quando si fa il riesame. Questo perchè se il riesame con una categoria diversa non è sufficientemente motivata (ad esempio, non sia stata espressamente indicata la corretta categoria di appartenenza e questa non sia individuabile univocamente dalla Struttura territorialmente competente, ovvero non sia stato allegato alcun documento) questa dovrà essere considerata non procedibile, con conseguente richiesta al cittadino di integrare le informazioni necessarie.
La seconda, e alternativa, modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.
A seguire Inps fornisce una serie di indicazioni per presentare al meglio la richiesta di riesame. Si sofferma in particolare sulla situazione dei lavoratori della pesca a cui il Decreto Sostegni bis ha destinato un Bonus di 950 euro.
Per questi, ricorda Inps, considerato che la qualifica di “pescatore autonomo” non risulta attualmente rilevabile attraverso la procedura automatizzata dell’Istituto spetta al richiedente, in sede di riesame, fornire all’INPS apposita documentazione attestante la natura “autonoma” del rapporto di lavoro. Tale documentazione può essere supportata anche con un’autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il Bonus per i lavoratori della pesca, ricorda Inps, è incompatibile con il Reddito di emergenza, è da intendersi con il Rem, in particolare con le 7 mensilità previste nel corso del 2020.
Per i braccianti agricoli che hanno fatto domanda del Bonus 800 euro Inps ribadisce che tale indennità è incompatibile con il Reddito di emergenza, per cui chi ha fatto domanda e ottenuto il Rem non ha diritto al Bonus.
Viene inoltre ricordato che è prevista l’incompatibilità assoluta dell’indennità una tantum per i lavoratori agricoli (800 euro) con l’intervenuta riscossione, alla data del 26 maggio 2021, del Reddito di cittadinanza.
Altre incompatibilità per l’ottenimento del Bonus 800 euro sono:
Tuttavia, si chiarisce che, in aggiunta all’autocertificazione, per consentire la chiusura della posizione lavorativa gli operatori delle Strutture territoriali devono accertare la sussistenza di tutte le seguenti condizioni:
Si precisa che nel caso in cui il datore di lavoro sia reperibile, gli operatori delle Strutture territoriali sono tenuti a procedere con la richiesta di cessazione del rapporto di lavoro e a gestirne la risoluzione secondo le consuete modalità.
Per quanto riguarda le domande di indennità una tantum per i lavoratori agricoli respinte per mancanza del requisito delle 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo nel 2020, al lavoratore non è richiesta la presentazione di documentazione aggiuntiva in sede di presentazione della richiesta di riesame.
Per i lavoratore a cui manchino le giornate è sufficiente attendere l’aggiornamento dei dati Inps che vengono caricati tardivamente con le dichiarazioni DMAG trimestrali elaborati dalle aziende agricole, validati dall’Inps competente.
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