Bonus 1.600 riesame, Inps: come si arriva allo sblocco di esiti (e pagamenti) per stagionali e lavoratori dello spettacolo

Torna ancora una volta sui Bonus Covid l’Inps e lo fa con il messaggio n. 3530 del 18 ottobre 2021 con cui chiarisce numerosi aspetti applicativi della normativa ed in particolare le procedure per i riesami – utili a coloro che hanno avuto il rigetto della domanda – e la loro gestione da parte delle strutture territoriali dell’Istituto, per poter arrivare allo sblocco degli esiti e dei pagamenti.

In particolare il messaggio fornisce le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami presentati dai richiedenti le cui istanze sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.

Bonus Covid riesame Inps: quali lavoratori?

Inps ricorda quali sono le categorie di lavoratori, danneggiate economicamente dalla crisi pandemica, a cui il Decreto Sostegni bis aveva destinato la concessione di un’indennità pari a 1.600 euro che potevano fare domanda fino al 30 settembre 2021:

  • lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo.

Bonus Covid riesame Inps: tempi

Inps ricorda la tempistica per i riesami. Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre il riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla data di comunicazione dell’esito di reiezione se successiva), per consentire alle Strutture territoriali dell’Istituto l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta.

Bonus Covid riesame Inps: come fare

La richiesta della domanda di riesame – ricorda Inps – può essere fatta in due modalità alternative.

L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità COVID-19 (Decreto Sostegni Bis 2021)”, per il tramite dell’apposita funzionalità che provvede a esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.

Quando arriva il rigetto delle domande viene visualizzato dal cittadino il seguente messaggio:

“NOTA. Se l’utente ritiene di aver selezionato su tale domanda la errata categoria di appartenenza potrà, in caso di eventuale reiezione, presentare da questo stesso applicativo una richiesta di riesame”.

Un altro aspetto a cui prestare la massima attenzione è l’individuazione della categoria corretta quando si fa il riesame. Questo perchè se il riesame con una categoria diversa non è sufficientemente motivata (ad esempio, non sia stata espressamente indicata la corretta categoria di appartenenza e questa non sia individuabile univocamente dalla Struttura territorialmente competente, ovvero non sia stato allegato alcun documento) questa dovrà essere considerata non procedibile, con conseguente richiesta al cittadino di integrare le informazioni necessarie.

La seconda, e alternativa, modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.

Bonus Covid riesame Inps: quali verifiche?

A seguito d’istanza di riesame l’Istituto verifica le risultanze dei controlli automatici ed in particolare il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria: si tratta – come ricordato in più di un’occasione su questo giornale – di un punto fondamentale su cui si gioca il diritto di accesso al Bonus.

Inoltre, la verifica addizionale riguarda la titolarità di rapporto di lavoro dipendente per i lavoratori stagionali, somministrati e a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, e per i lavoratori dello spettacolo: in altri termini alla data del 27 maggio 2021 deve essere assente la titolarità di un rapporto di lavoro.

Mentre per i lavoratori stagionali e somministrati presso settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, autonomi occasionali, lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, viene ricordata la necessità di verificare il requisito dell’assenza di titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda (con esclusione del contratto di lavoro di tipo intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del medesimo decreto).

Per i lavoratori autonomi occorre verificare il requisito dell’ assenza di un contratto di lavoro autonomo occasionale al 27 maggio 2021.

Inoltre, si precisa che per i lavoratori dello spettacolo il rapporto di lavoro oggetto di verifica deve essere esclusivamente quello a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente come sopra specificato.

Infine Inps fa sapere che per le seguenti categorie di lavoratori:

  • lavoratori stagionali e somministrati presso settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali,
  • lavoratori intermittenti,
  • autonomi occasionali,
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio,

per cui il Decreto ha previsto che dovrà essere presente il requisito dell’assenza di titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 24 marzo 2021, (con esclusione del contratto di lavoro di tipo intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del medesimo decreto), la verifica della titolarità di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato è da effettuarsi alla data della domanda.

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