Prestazioni di invalidità civile, INPS: sospensione temporanea e taglio definitivo senza questi adempimenti

Dopo il taglio all’assegno di invalidità a partire dalla mensilità di ottobre (clicca qui), Inps esce con una nota in cui ricorda a tutti i titolari di prestazioni di invalidità civile ancorate al reddito (per esempio assegno mensile o pensione di inabilità) sono tenuti per legge a comunicare annualmente i propri redditi all’Inps (modello RED) o all’Agenzia delle entrate (730, UNICO) per il calcolo delle prestazioni di invalidità civile.

A coloro che non hanno fatto la comunicazione dei redditi, INPS ha inoltrato vari solleciti, tramite raccomandata, in cui chiede la presentazione della documentazione. Nel frattampo Inps comunica la sospensione temporanea delle prestazioni di invalidità civile in godimento.

Le prestazioni saranno nuovamente erogate solo dopo che l’interessato, beneficiario della pensione, avrà comunicato all’Istituto i redditi mancanti presentando domanda di ricostituzione reddituale.

La domanda può essere fatta con due modalità:

  • accedendo direttamente con il proprio SPID, CIE e CNS al sito web dell’Istituto (www.inps.it);
  • tramite i servizi offerti dai Patronati delegati a tale attività.

Ma anche qui bisogna fare attenzione perchè una volta sospesa la prestazione, gli interessati avranno solo 120 giorni di tempo per comunicare i redditi mancanti relativi agli anni dal 2017 al 2021.

Dopo i 120 giorni, e in assenza di comunicazione all’Inps, la prestazione sarà definitivamente revocata e saranno recuperate le erogazioni non dovute.

In questa fase non sono interessate le pensioni erogate ai beneficiari che hanno un amministratore di sostegno o con rappresentante legale o con tutore che non abbiano comunicati i redditi: per loro la comunicazione della sospensione sarà inviata nei primi mesi del prossimo anno.