Si stima che 50mila assistenti familiari – colf, badanti, babysitter – potrebbero perdere il posto di lavoro perché non in possesso di Green Pass.
Secondo i dati di Domina – associazione nazionale di famiglie datori di lavoro domestico -, rivelati in anteprima a Il Sole 24 Ore, sono 992mila i datori di lavoro domestico, che danno lavoro a 920mila colf, badanti e babysitter (non considerando, ovviamente, i rapporti di lavoro non in regola). Inoltre, sono circa 219mila i casi in cui datore e dipendente sono in uno stato di convivenza.
In relazione a quest’ultimo dato, sempre Domina stima che il 25% del totale dei collaboratori domestici non è provvisto di Green Pass. Si tratta di un numero molto elevato – 50mila soggetti – che spaventa, perché colf e domestici hanno prevalentemente a che fare con anziani, dunque soggetti fragili, spesso non autosufficienti e con gravi patologie.
Proprio in virtù dei rischi connessi alla convivenza tra datore di lavoro (anziano, soggetto fragile) e dipendente non vaccinato e non in possesso di Green Pass, il Governo ha precisato nelle FAQ il comportamento che il datore di lavoro domestico deve assumere nel caso in cui l’assistente familiare non sia in possesso di certificazione verde, specie nella situazione in cui vi sia una convivenza dei due soggetti.
Di seguito riportiamo 3 domande e risposte contenute nelle FAQ governative sui dpcm firmati dal premier Draghi in merito a Green Pass e ambito lavorativo:
Domanda 1: “Se per cinque giorni la badante non fornisce un green pass valido, il datore di lavoro può procedere alla sua sostituzione per 10 giorni, rinnovabili una volta? In caso affermativo, se a badante da sostituire è convivente con il datore di lavoro (o con un suo familiare che beneficia della prestazione lavorativa), deve lasciare l’alloggio alla sostituta?“
Risposta 2: “Se la badante non possiede il green pass non potrà accedere al luogo di lavoro. Resta impregiudicato il prevalente diritto della persona assistita di poter fruire senza soluzione di continuità della assistenza necessaria ricorrendo ad altro idoneo lavoratore. Se la badante è convivente con il datore di lavoro dovrà quindi abbandonare l’alloggio“.
Domanda 2: “Il contratto nazionale prevede, per le badanti conviventi, che il datore di lavoro fornisca loro anche il vitto e l’alloggio o, in alternativa, una indennità sostitutiva. In caso di sospensione per mancanza di green pass, si sospendono anche le componenti vitto e alloggio? La badante dovrà quindi lasciare l’alloggio in cui vive abitualmente?“
Risposta 2: “Il vitto e l’alloggio sono prestazioni in natura aventi natura retributiva sicchè, alla luce della disciplina legale e della corrispettività del rapporto di lavoro domestico, è corretta la mancata attribuzione delle stesse in virtù della mancata esecuzione della controprestazione lavorativa“.
Domanda 3: “Se la badante convivente, pur in possesso di green pass, risulta positiva, dove deve trascorrere la quarantena?“
Risposta 3: “La normativa vigente prevede il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena. Se la badante è convivente non potrà chiaramente allontanarsi dalla casa nella quale vive“.
Stando a quanto precisato nelle FAQ dal Governo, dal momento che il diritto della persona anziana/disabile ad essere assistita prevale sui diritti del lavoratore domestico, come previsto per i datori di lavoro privati sotto i 15 dipendenti, anche il/la badante, colf o babysitter, se non presenta il Green Pass entro 5 giorni, può essere considerata assente ingiustificata, essere sospesa e sostituita con un altro dipendente. Il periodo di sospensione del lavoratore domestico non si interrompe quando ottiene il green pass ma solo alla fine del contratto di sostituzione, che puo essere al massimo di 10 giorni , rinnovabili di altri 10.
Nel caso ancor più delicato di convivenza tra datore di lavoro e dipendente, viene specificato che il vitto e l’alloggio sono prestazioni in natura aventi natura retributiva, perciò anch’essi devono essere sospesi.
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