Violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Novità in tema di sospensione dell’attività: indicazioni per le sedi sindacali.

Il D.L. n. 146/2021 (c.d. Decreto Fiscale), pubblicato il 21 ottobre u.s., ha introdotto alcune rilevanti modifiche alle norme del D. Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, delle quali, peraltro, la Cisl ha dato illustrazione con la circolare – Prot. ESAT7421/CF/ds.

Fra le norme in vigore dal 22 ottobre u.s., la Cisl tiene a sottolineare che la sospensione dell’attività lavorativa, posta in essere da parte degli organi di vigilanza, interviene per la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), per la mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e nomina del relativo RSPP, per la presenza di almeno il 10% dei lavoratori sul luogo di lavoro occupato irregolarmente, sia quando sono riscontrate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Relativamente a quest’ultimo aspetto, la nuova formulazione dell’art. 14 del D. Lgs. 81/08, prevede (fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, civili ed amministrative vigenti) la sospensione delle attività lavorative, con provvedimento immediato adottato dagli organi di vigilanza quando vengono riscontrate le violazioni richiamate dal nuovo Allegato I.

Il provvedimento di sospensione è adottato in riferimento alla parte:
· dell’attività interessata alla violazione (e non, quindi, necessariamente all’intera struttura);
• o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I; in tal caso l’attività lavorativa può continuare, ma i lavoratori interessati saranno sospesi dal lavoro, conservando tutti i loro diritti.

Oltre a rappresentare una condizione di mancata tutela della salute e sicurezza sul lavoro e, di riflesso, di mancato rispetto della normativa specifica, elementi entrambi inaccettabili per ogni realtà lavorativa ed ancor più per il nostro sindacato, per poter richiedere la revoca del provvedimento, è previsto che vi sia l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro e la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I. Inoltre, verrà richiesto il pagamento di una somma aggiuntiva pari a quanto indicato nello stesso Allegato I, con riferimento a ciascuna fattispecie.

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Fonte: cisl.it