Modifiche ed integrazioni in tema di green pass a seguito di Legge di conversione n. 165/2021.

Nel rispetto della prassi prevista per i decreti legge giunti in prossimità dei termini di validità, con legge di conversione del 19 novembre n.165 pubblicata in G.U. del 20 novembre 2021, è stato emanato, con modifiche ed integrazioni, l’articolato recante “Misure urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento in  sicurezza  del  lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” (DL 21 settembre 2021, n.127), mediante il quale sono state introdotte le disposizioni relative all’impiego del green pass in ambito lavorativo (già integrazioni del DL 52/2021, poi convertito in L.87/2021).
Seppur numerose le modifiche ed integrazioni previste in fase di conversione, si ritiene opportuno segnalare quelle più rilevanti, considerati i riflessi che avranno in fase di applicazione, oltre a riportare a correttezza alcune precisazioni espresse nelle FAQ, sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei riguardi delle quali avevamo segnalato ai ministeri competenti, la non piena rispondenza alla normativa vigente.
In specifico:
– è stata introdotta, al comma 5, dell’art. 9 quinquies (quale art.1 nell’All. I della Legge di conversione n.165/21), la significativa disposizione che prevede, a carico dei datori di lavoro, in ambito di lavoro pubblico, il fornire idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze, in merito all’elaborazione delle modalità organizzative adottate per le verifiche del possesso ed esibizione del green pass;
è stata introdotta, al comma 5, dell’art. 9 quinquies (quale art.1 nell’All. I della Legge di conversione n.165/21) e al comma 5, dell’art. 9 septies (quale art.3 nell’All. I della Legge di conversione n.165/21) e, pertanto, sia per i contesti lavorativi pubblici che privati, la possibilità in capo ai lavoratori di richiedere al proprio datore di lavoro di potergli consegnare copia del personale green pass, al fine di essere esonerati dai controlli del possesso e della relativa esibizione per l’accesso al luogo di lavoro, per tutta la durata della validità del certificato verde Covid-19. Una disposizione introdotta anche a fronte di un parere critico espresso da parte del Garante della Privacy, già non favorevole a quanto previsto con il DL 139/2021, che seppur in termini diversi, concedeva la medesima deroga alla tutela della privacy;
– è stata introdotta, al comma 2, dell’art. 9 septies (quale art.3 nell’All. I della Legge di conversione n.165/21), la precisazione che sono soggetti al controllo del possesso e dell’esibizione del green pass, tutti coloro che partecipano, in qualità di discenti, a percorsi formativi nei luoghi di lavoro;
è stata introdotta, al comma 4, dell’art. 9 septies (quale art.3 nell’All. I della Legge di conversione n.165/21), la precisazione necessaria, riferita ai lavoratori in somministrazione, nei riguardi dei quali il controllo del possesso e dell’esibizione del green pass, è a carico dell’utilizzatore – e non come scritto erroneamente nella FAQ, a carico del somministratore – che invece ha l’onere di informare i lavoratori sulle disposizioni previste per l’accesso ai luoghi di lavoro;
è stata introdotta, al comma 7, dell’art. 9 septies (quale art.3 nell’All. I della Legge di conversione n.165/21), la modifica alle disposizioni relative alla possibilità di sostituzione del lavoratore, non in possesso o per mancata esibizione del green pass, nelle imprese con meno di quindici lavoratori. A differenza di quanto già disposto, si prevede che il lavoratore potrà essere sospeso per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, che non potrà avere una durata superiore a dieci giorni “lavorativi”, ma “rinnovabili” (queste le due principali novità introdotte) fino al termine del periodo emergenziale (che ad oggi è ancora stabilito al 31 dicembre c.a.), senza che questo possa incidere sulla conservazione del posto di lavoro o, anche solo, determinare conseguenze disciplinari per il lavoratore sospeso;
è stata introdotta, al comma 1, del nuovo art. 9 novies (quale art.3 bis nell’All. I della Legge di conversione n.165/21), la rilevante disposizione in base alla quale l’eventuale scadenza della validità del green pass, in corso di prestazione lavorativa, non da (più) luogo alle sanzioni previste a tale riguardo. Inoltre, in tale condizione, viene concesso al lavoratore di permanere nel luogo di lavoro per il tempo necessario allo svolgimento del turno, fino al suo termine;
è stata introdotta, con l’art. 4 bis come indicato nell’All. I della Legge di conversione n.165/21, la possibilità per i datori di lavoro pubblici e privati di promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e rilevanza della vaccinazione anti SARS CoV-2. Attività per la quale i datori di lavoro possono avvalersi dei medici competenti, già nominati nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. 81/08 s.m..
Considerate le ulteriori novità e modifiche introdotte dalla Legge di conversione, in parola, si consiglia la lettura integrale del testo.

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Fonte: cisl.it