Agricoltura: nuovi aumenti retributivi per chi lavora con Allevatori, Consorzi ed Enti zootecnici

Firmata il 22 novembre 2021 l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti dalle Organizzazioni degli allevatori, Consorzi ed Enti zootecnici tra l’Associazione italiana allevatori CONFEDERDIA e FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL.

L’accordo decorre dal 1° gennaio 2021 e scadrà il 31 dicembre 2022.

CCNL per allevatori, consorzi ed enti zootecnici: le qualifiche

Sono state aggiornate le declaratorie e i profili professionali dell’Area 1 – Coordinamento (quadri, collaboratori esperti e funzionari) e dell’Area 2 – Assistenti (altri dipendenti). L’Area 3 – Operatori (ausiliari) viene abrogata.

Il tecnico esperto di gestione aziendale (ex controllore esperto) in forza alla data di sottoscrizione del CCNL, dopo 15 anni di permanenza nella mansione, è inquadrato nel liv. 2/3 con la qualifica di tecnico senior di gestione aziendale.

Il tecnico di gestione aziendale (ex controllore) in forza alla data di sottoscrizione del CCNL, dopo 7 anni di permanenza nella mansione, è inquadrato nel liv. 2/4A con la qualifica di tecnico esperto di gestione aziendale.

Per i dipendenti che maturano il diritto entro il 31 dicembre 2022, la differenza retributiva derivante dallo scorrimento è erogata nelle seguenti tranches di pari importo:

– 1° dicembre 2022;

– 1° giugno 2023;

– 1° dicembre 2023;

– 1° giugno 2024;

– 1° dicembre 2024.

Per i dipendenti che maturano il diritto entro il 31 dicembre 2023, la differenza retributiva derivante dallo scorrimento è erogata nelle seguenti tranches di pari importo:

– 1° giugno 2023 (o dalla maturazione del diritto se successiva);

– 1° dicembre 2023;

– 1° giugno 2024;

– 1° dicembre 2024.

Per i dipendenti che maturano il diritto entro il 31 dicembre 2024, la differenza retributiva derivante dallo scorrimento è erogata nelle seguenti tranches di pari importo:

– 1° giugno 2024 (o dalla maturazione del diritto se successiva);

– 1° dicembre 2024.

Per i dipendenti che maturano il diritto dal 1° gennaio 2025, la differenza retributiva derivante dallo scorrimento è erogata in unica tranche alla maturazione del diritto. L’accordo non prevede la corresponsione di arretrati derivante dalla riclassificazione o dallo scorrimento economico.

Scorrimento economico

Tutti i livelli dell’Area 2 ed il livello 5 dell’Area 1 possono scorrere, ai soli fini economici, come segue:

– liv. 1/5: liv. 1/4;

– liv. 2/1: fino al liv. 1/4;

– liv. 2/2: fino al liv. 1/5;

– liv. 2/3: fino al liv. 1/5;

– liv. 2/4A: fino al liv. 2/1;

– liv. 2/4B: fino al liv. 2/3;

– liv. 2/5: fino al liv. 2/4A;

– liv. 2/6: fino al liv. 2/4B.

Ai lavoratori inquadrati nelle qualifiche escluse o soppresse dalla nuova riclassificazione sarà mantenuto il trattamento retributivo in essere e la relativa qualifica.

I lavoratori inquadrati alla firma del CCNL nel livello 2/4B, che abbiano già maturato i 7 anni utili all’inquadramento al livello superiore, verranno riconosciuti gli anni di anzianità eccedenti al fine del successivo riconoscimento di carriera. Qualora abbiano in tal modo già maturato il diritto al riconoscimento del livello 2/3 è previsto un ulteriore biennio di verifica.

CCNL per allevatori, consorzi ed enti zootecnici: minimi tabellari

I nuovi importi mensili dello stipendio base sono i seguenti:

LivelliImporti mensili
Dal 1.10.2021Dal 1.6.2022Dal 1.11.2022
1/22.128,632.139,092.149,55
1/32.035,962.045,962.055,97
1/41.942,861.952,411.961,96
1/51.873,681.882,891.892,10
2/11.804,561.813,421.822,29
2/21.756,481.765,111.773,75
2/31.686,601.694,881.703,17
2/4A1.594,111.601,941.609,77
2/4B1.563,761.571,441.579,13
2/51.546,021.553,621.561,22
2/61.476,201.483,451.490,71
3/11.334,751.341,311.347,87
3/21.220,621.226,611.232,61

Quanto alla vacanza contrattuale le Parti hanno stabilito che, in via straordinaria e senza vincolo di obbligatorietà, l’i.v.c. erogata ai sensi del CCNL 4 ottobre 2007 non deve essere recuperata ed è conglobata nei nuovi importi mensili dello stipendio base.

CCNL per allevatori, consorzi ed enti zootecnici: elemento provvisorio di retribuzione

A partire dal 1° giorno del 4° mese dopo la scadenza del CCNL, ove sia intervenuta disdetta e nel caso di presentazione della piattaforma nei termini sottoindicati, qualora non sia intervenuto accordo di rinnovo, sarà erogato a tutti i dipendenti un Elemento provvisorio di retribuzione pari al 30% del tasso annuo programmato di inflazione, da calcolarsi sui minimi retributivi vigenti (50% dall’inizio del 7° mese di vacanza contrattuale).

L’erogazione di questo elemento dipende da quando sarà inviata la piattaforma sindacale. Qualora la piattaforma rivendicativa venga presentata in data successiva alla scadenza del c.c.n.l., l’elemento decorrerà dall’inizio del 4° mese successivo alla data di presentazione della piattaforma. Dalla data di esecutività del nuovo accordo di rinnovo l’elemento cessa di essere erogato e gli importi pagati sono da considerarsi acconti su quanto verrà erogato con l’applicazione del rinnovo a far data dalla sua decorrenza iniziale.

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