Diciamolo subito, la domanda per avere il Reddito di cittadinanza, l’assegno mensile di supporto alla povertà, non è in scadenza. Però potrebbero essere “in scadenza” gli attuali requisiti per ottenerlo. Questo perchè è in discussione in Parlamento la Manovra di Bilancio ed entro la fine di dicembre sarà approvata.
Ecco perchè può essere conveniente, in presenza dei requisiti necessari, fare oggi la domanda all’Inps del Rdc. E non rinviarla a gennaio 2022, quando potrebbero essere delle novità. Come ad esempio la ‘dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro’ (DID) a cui si dovrà prestare consenso all’atto di presentazione della domanda e non si dovrà più attendere la convocazione al centro per l’impiego per attestare di essere disponibili a lavorare. Oppure modifiche alla scala di equivalenza, quella che per intenderci determina l’importo del sussidio.
E’ necessario tuttavia avere requisiti ben determinati e specifici per poter richiedere questo sussidio. Vediamo tutto ciò che c’è da sapere nei dettagli.
La domanda di Rdc può essere fatta all’Inps da tutti i cittadini che rispettano i seguenti requisiti:
Ai beneficiari vengono erogati importi del reddito di cittadinanza che sono diversi, non sono uguali per tutti, variano infatti in base alla situazione economica rilevata tramite l’ISEE della famiglia.
La somma corrisposta dipende anche dagli altri trattamenti assistenziali e dai redditi eventualmente percepiti dalla famiglia. Il nucleo familiare ha quindi diritto al beneficio massimo solo nel caso in cui non percepisca trattamenti assistenziali e altri redditi rilevati nell’ISEE.
Gli importi sono determinati sulla base della scala di equivalenza è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementata di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1, elevato a 2,2 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.
Il ‘reddito’ viene erogato dal mese successivo alla domanda e per un periodo continuativo massimo di 18 mesi. E’ consentito il rinnovo del sussidio previa sospensione di un mese e se permangono i requisiti. La sospensione non è prevista nel caso della Pensione di cittadinanza.
Non c’è alcun limite al numero di rinnovi. E’ dunque possibile presentare una nuova domanda dopo 18 mesi, solo che tra un rinnovo e l’altro bisognerà attendere un mese senza percepire il sussidio. Si tratta del già detto ‘mese di sospensione’. Dopo i primi 18 e poi altri 18 mesi è possibile presentare un’altra domanda.
E’ previsto dalla legge. Il Rdc è compatibile con:
Anche in presenza di componenti del nucleo familiare che lavorano è comunque possibile percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza.
L’Inps precisa che se l’attività lavorativa è in corso al momento di presentazione della domanda, occorre compilare il modello Rdc/Pdc–Com, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
Qualora l’attività da lavoro dipendente inizi dopo la presentazione della domanda di Rdc, e cioè quando già si gode del sussidio, le variazioni devono essere comunicate all’Inps che valuterà le condizioni per la permanenza del beneficio.
La domanda del rdc, se in possesso di tutti i requisiti visti sopra, si può fare con le seguenti modalità:
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