Più tempo per ottenere le mensilità di cassa integrazione Covid arretrate e non liquidate.
Lo prevede il Maxi emandamento al Decreto Fisco Lavoro approvato in Senato la settimana scorsa in via definitiva.
Le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 anche se scaduti tra il 31 gennaio ed il 30 settembre 2021, potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2021.
La nuova norma quindi estende i termini di decadenza per l’invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo. Il nuovo termine diventa quindi il 31 dicembre 2021.
Le domande già inviate a Inps alla data di entrata in vigore della legge di conversione sono considerate validamente presentate anche se non accolte.
Tali benefici per gli arretrati si applicano nel limite di 10 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce limite di spesa.
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