Le linee guida sul lavoro agile

A seguito dei rilievi formulati dalle OO.SS. sulla proposta ministeriale delle scorse settimane in materia di Linee Guida per il lavoro agile,  si è tenuto il previsto incontro con il Ministro della Funzione Pubblica per l’esame delle osservazioni trasmesse da ciascuna Confederazione.
In apertura della riunione il Ministro ha chiarito che le linee guida, così come proposte, cesseranno di avere efficacia all’entrata in vigore dei CCNL 2019/21 per le parti non compatibili con gli stessi, restando, ovviamente, escluse le scelte organizzative relative all’implementazione e utilizzo del lavoro agile che sono di pertinenza datoriale.
Il testo proposto, recependo alcune nostre osservazioni in tema di partecipazione sindacale esplicitate nel testo trasmesso e condivise con le Federazioni, prevede che, nelle more della definizione della materia da parte dei CCNL, le attività che possono essere rese in lavoro agile sono oggetto di confronto, fermo restando che sono esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l’utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili.
Per il personale docente rimangono in vigore le linee guida già definite sulla DDI, fatta salva la possibilità di ulteriori regolamentazioni specifiche.
 Nel testo vengono indicate le condizioni per l’accesso al lavoro agile con riferimento alle condizioni tecnologiche, privacy e sicurezza precisando che al lavoratore deve, di norma, essere fornita idonea dotazione tecnologica e che per le attività devono essere utilizzate le postazioni fornite dall’Amministrazione in grado di garantire la protezione delle risorse aziendali a cui lo stesso deve accedere. Inoltre l’Amministrazione deve assicurare il costante aggiornamento dei meccanismi di sicurezza, nonché il monitoraggio del rispetto dei livelli minimi di sicurezza. Per questo, di norma, non potrà essere utilizzata una utenza personale, salvo i casi preventivamente verificati e autorizzati. 
Su questo ultimo punto abbiamo espresso la nostra perplessità evidenziando come i problemi relativi alla sicurezza dei dati non possano in alcun modo ricadere sul lavoratore dal momento che potrebbe diventare elemento discriminatorio nell’accesso allo smart working laddove le Amministrazioni (specialmente nei piccoli Enti) non siano in grado di garantire né la fornitura di strumentazioni tecnologicamente valide né la sicurezza dei dati.
Per quanto attiene l’accesso viene chiarito che, previo coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali attraverso gli istituti della partecipazione previsti dai CCNL e fermo restando i diritti di priorità sanciti dalle normative vigenti, il principio di rotazione dei lavoratori al lavoro agile e l’obbligo di garantire prestazioni adeguate, l’amministrazione avrà cura di facilitare i lavoratori che si trovino in condizioni di particolare necessità non coperte da altre misure.
Pur apprezzando nel testo inviatoci alcune aperture rispetto all’originaria impostazione, soprattutto in tema di partecipazione sindacale, nel nostro intervento abbiamo evidenziato che sono rimasti inevasi alcuni punti per noi importanti da affidare, nelle more della definizione dei CCNL 2019/21, alla contrattazione collettiva e in particolare:

1 La definizione, limitatamente al lavoro agile, delle fasce di inoperatività (disconnessione) e quelle di operatività, ivi comprese le condizioni e le modalità di contattabilità del lavoratore;

2 La verifica ed adattamento, limitatamente al lavoro agile, delle condizioni di applicabilità delle indennità e dei premi correlati alla performance previsti per il lavoro in presenza, al fine di assicurare le pari opportunità di trattamento, in relazione alle caratteristiche della prestazione svolta in modalità agile e agli obiettivi raggiunti.

Il testo delle linee guida che vi alleghiamo è ancora suscettibile di ulteriori modifiche in quanto l’iter procedurale per l’approvazione definitiva non è completato dal momento che il documento è ancora all’esame della Conferenza unificata Stato Regioni per l’acquisizione dei necessari pareri.

L a Cisl continuerà ad attenzionare il percorso al fine di migliorare il documento finale con il recepimento delle osservazioni da noi formulate ricordando che nel frattempo il testo non può essere utilizzato ai fini della regolamentazione del lavoro agile.

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Fonte: cisl.it