Il 25 e il 26 dicembre ricorrono la festività del Santo Natale e di Santo Stefano. Quest’anno il 25 dicembre è caduto di sabato e il 26 di domenica.
Quella che segue è una spiegazione di come sono gestiti in busta paga per chi:
Quando le due festività sono godute, quindi senza prestazione lavorativa, ai lavoratori deve essere riconosciuto un trattamento economico di festività rapportato a un 1/6 della retribuzione settimanale.
Questo vale per i lavoratori che non sono retribuiti in misura fissa mensile ma con una retribuzione oraria. Si tratta ad esempio, dei lavoratori somministrati oppure degli operai dipendenti di aziende artigiane. Per questi il trattamento economico è della festività è rapportato a un 1/6 della retribuzione settimanale.
Per gli impiegati e per tutti gli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile la festività che non coincide con la domenica (è il caso del Natale, sabato 25 dicembre 2021) non comporta alcun trattamento aggiuntivo, ma la festività è compresa nella retribuzione globale di fatto. Il sabato è infatti considerato dalla giurisprudenza, sulla base di quanto prevedono alcuni ccnl – come quello del Commercio-Terziario – «un giorno non lavorativo, feriale a zero ore, e non anche festivo». Ma non tutti i ccnl sono uguali, per cui è sempre bene consultare il regolamento contrattuale di riferimento.
Se durante la giornata festiva il lavoratore presta la propria attività gli verrà riconosciuto, oltre alla retribuzione base anche la maggiorazione per le ore lavorate. E’ il caso appunto del 25-26 dicembre.
Tali maggiorazioni vanno incrementate delle ulteriori maggiorazioni percentuali per lavoro festivo coincidente con la domenica (prevista da molti ccnl) o con il sabato (è il caso ad esempio del ccnl trasporto merci) come da Ccnl applicato e nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Molti contratti prevedono che quando ci sono due maggiorazioni (espresse in percentuali) si intende che la maggiore (es. 50%) assorbe la minore (es. 35%).
Se la festività infrasettimanale interviene in un periodo di Cig o Cig in deroga o Assegno ordinario FIS o FSBA o Formatemp, il compenso previsto per questa giornata resta a carico dell’azienda e quindi non ci sarà l’intervento della Cassa.
Ciò riguarda questi lavoratori:
Il trattamento della festività è invece a carico della Cassa in questi casi:
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