ISEE 2022, Nucleo familiare: da chi è composto?

Come già preannunciato nei nostri precedenti articoli, con l’inizio del nuovo anno, molti di noi dovranno rinnovare o chiedere l’ISEE 2022, per accedere a determinate attività assistenziali, ottenere sgravi/esoneri, prestazioni di sostegno al reddito ecc..

Ai fini dell’ISEE 2022 è necessario individuare qual è il nucleo familiare.

Il nucleo familiare ai fini ISEE, è costituito dai soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, salvo alcune eccezioni.

Per famiglia anagrafica s’intende l’insieme di persone che convivono e che sono legate da vincoli di parentela, affinità, tutela, affettivo o di matrimonio.
E’ bene precisare che non sempre, il nucleo familiare coincide con la famiglia anagrafica; illustreremo nel dettaglio come si compone il nucleo familiare ai fini ISEE.

ISEE 2022, Nucleo familiare: da chi è composto?

Il nucleo familiare ai fini ISEE 2022 è composto da:

  • il dichiarante, vale a dire colui che sottoscrive la DSU;
  • il coniuge;
  • figli minorenni;
  • minorenni in affidamento temporaneo o preadottivo;
  • figli maggiorenni;
  • altri componenti del nucleo familiare;
  • soggetti in convivenza anagrafica (come il/la convivente more uxorio).

ISEE 2022, Nucleo familiare: il coniuge

Fanno parte nel nucleo familiare ai fini ISEE, i coniugi che si trovano nei seguenti casi:

  • Coniugi con la stessa residenza, che risultano quindi iscritti nello stesso stato di famiglia;
  • Coniugi con diversa residenza: la loro situazione è identica a quella dei coniugi con la stessa residenza, però, visto che risultano in due stati di famiglia diversi, dovranno precisare a quale dei due stati di famiglia fanno riferimento, per stabilire quali altre persone fanno parte del nucleo familiare ai fini dell’ISEE. La scelta dello stato di famiglia da prendere in considerazione è lasciata all’accordo tra i coniugi, che individuano tra le due, quella che è considerata da entrambi la residenza familiare. La scelta sullo stato di famiglia di riferimento varrà per tutto il periodo di validità della DSU (DSU è valida, dalla data di presentazione fino al 31 dicembre 2022). In caso di mancato accordo, occorre indicare l’ultima residenza familiare comune e in assenza di una residenza familiare comune si deve prendere come riferimento la residenza del coniuge di maggior durata;
  • Coniuge iscritto all’AIRE (Anagrafe dei Cittadini Italiani Residenti all’Estero), in quanto ai fini ISEE è attratto nel nucleo familiare, in questo caso occorrerà prendere come riferimento lo stato di famiglia del coniuge Residente in Italia.

Appartengono al nucleo familiare anche il figlio minorenne convivente con il genitore.

A persone dello stesso sesso unite civilmente, si applicano le stesse regole per i coniugi.

ISEE 2022, quando i coniugi fanno Nucleo familiare distinto?

I coniugi con diversa residenza anagrafica, costituiscono nuclei familiari distinti solo al ricorrere dei suddetti casi:

  • in caso di separazione giudiziale o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), occorre però puntualizzare che i coniugi separati o divorziati, appartengono allo stesso nucleo familiare, qualora continuano a risiedere nella stessa abitazione. Affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei familiari diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze, in tal caso se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
  • in caso di abbandono del coniuge accertato in sede giudiziale, ad esempio la pronuncia di condanna, ex art.570 c.p. per omessa prestazione degli obblighi alimentari;
  • in caso di abbandono del coniuge, accertato dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
  • quando la diversa residenza è dovuta a seguito dei provvedimenti urgenti e temporanei, di cui all’art 708 del c.p.c;
  • quando il coniuge ha perso la potestà genitoriale o è stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di allontanamento per condotta pregiudizievole al figlio/i.

Nucleo familiare e Minorenne in affidamento preadottivo

Nel caso del minorenne in cui, con un provvedimento del giudice o del servizio sociale è in affidamento preadottivo, apparterrà al nucleo familiare dell’affidatario, anche se risulta nella stessa residenza anagrafica del genitore, e si considera equiparato al figlio minorenne dell’affidatario.

Nucleo familiare e Minorenne in affidamento temporaneo

Nel caso in cui con provvedimento del giudice o con ordinanza sindacale, il minorenne è in affido temporaneo, egli costituirà nucleo familiare a sé, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo come componente del nucleo familiare, tale scelta sarà valida per tutto il periodo di validità della DSU (la DSU è valida, dalla data di presentazione fino al 31 dicembre 2022).

Nucleo familiare e Minorenne in affidamento collocato in comunità

il minore in affidamento e collocato presso una comunità è considerato come nucleo familiare a sé; la legge non prevede la sua inclusione nella DSU della famiglia di origine.

Nucleo familiare e Genitore non convivente

In caso di richiesta di prestazioni rivolte ai minorenni, oppure alla richiesta del Reddito di Cittadinanza, la legge prevede che il genitore non convivente, non coniugato con l’altro genitore e che ha riconosciuto il beneficiario della prestazione come figlio venga attratto nel nucleo familiare a meno che non ricorrano le seguenti condizioni:

  • Ha figli con una persona diversa dall’altro genitore del beneficiario della prestazione;
  • E’ escluso dalla potestà genitoriale o è soggetto ad un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
  • Risulta estraneo al beneficiario in termini economici ed affettivi, e l’estraneità è stata accertata da un’ autorità giudiziaria o dai servizi sociali;
  • Risulta coniugato con una persona diversa dall’altro genitore del beneficiario della prestazione.

ISEE 2022, Nucleo familiare: figli maggiorenni

Appartengono allo stesso nucleo familiare del genitore:

  • i figli maggiorenni conviventi;
  • il figlio maggiorenne non convivente con un età inferiore ai 26 anni, a carico ai fini IRPEF. Nel caso in cui i genitori appartengono a nuclei familiari diversi, il figlio under 26, pur essendo a carico ai fini IRPEF di entrambi, appartiene al nucleo familiare di uno dei due genitori da lui scelto, tale scelta sarà valida per tutto il periodo di validità della DSU.

Si precisa che sono considerati a carico ai fini IRPEF, i figli che hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a € 2840,51 mentre per i figli con età inferiore a 24 anni il reddito complessivo è stato innalzato a € 4000,00.

ISEE 2022 figli maggiorenni: nucleo familiare distinto

Non fanno parte dello stesso nucleo familiare del genitore:

  • il figlio maggiorenne non convivente, con un età superiore ai 26 anni, a carico ai fini IRPEF;
  • il figlio maggiorenne non convivente, NON a carico ai fini IRPEF.

ISEE 2022, Nucleo familiare: altri componenti

Sono considerati altri componenti, coloro che già appartengono ad un nucleo familiare ai fini ISEE , qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione, nonostante siano intervenute variazioni anagrafiche.

Se è stata richiesta e attuata una scissione del nucleo familiare attraverso la creazione di due nuclei, residenti nella stessa abitazione, si considera ai fini ISEE il nucleo familiare originario di tutti componenti.

ISEE 2022, Nucleo familiari: convivenza anagrafica

La “convivenza anagrafica” è diversa dalla famiglia anagrafica, e appartengono a questa categoria i soggetti che risiedono stabilmente in caserme, istituti di detenzione, case di cura e istituti religiosi:

  • Coloro che risiedono abitualmente in caserme, istituti di detenzione, case di cura e istituti religiosi; costituiscono nucleo familiare a sé solo se non coniugati,
  • coloro che risultano essere coniugati e risiedono abitualmente in caserme, istituti di detenzione, case di cura e istituti religiosi, appartengono al nucleo familiare del coniuge;
  • per i minorenni che si trovano in convivenza anagrafica, e quindi risiedono abitualmente in caserma, istituto di detenzione, case di cura o in un’ istituto religioso, appartengono al nucleo familiare del genitore con cui convivevano prima del loro ingresso, fatta eccezione nel caso dei minorenni in affidamento e collocati presso una comunità, in tal caso come già precedentemente detto, vengono considerati come nucleo familiare a sé.

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