Il reddito di cittadinanza è una misura di sostegno al reddito destinato alle famiglie e alle persone che si trovano in difficoltà economiche.
Sappiamo che può essere erogato a determinati beneficiari che rispettano requisiti ben specifici e che ha importi variabili in base all’Isee del nucleo familiare (per approfondimenti clicca qui).
Tuttavia, esistono diverse condizioni che, se non rispettate, portano alla perdita del reddito di cittadinanza, ovvero all’impossibilità di ricevere il sussidio anche in futuro.
Uno dei motivi per cui ciò può verificarsi è se il percettore del reddito ha commesso dei reati.
Ai reati che già in passato causavano la perdita del reddito di cittadinanza se ne sono aggiunti altri, con la nuova legge di bilancio 2022. L’elenco infatti è visibile all’articolo 21 lettera f) del testo definitivo.
Ecco di seguito i reati che comportano la perdita del reddito di cittadinanza.
Come specificato in precedenza, nel testo della Manovra 2022 sono stati aggiunti diversi reati che prima non figuravano tra quelli considerati validi ai fini della perdita del reddito di cittadinanza.
Si tratta di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600); prostituzione minorile (art. 600-bis); tratta di persone (art 601); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602); furto in abitazione e furto con strappo (art. 624-bis); rapina (art. 628); estorsione (art. 629); sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art 640-bis); usura (art. 644); ricettazione (art. 648); riciclaggio (art. 648-bis); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter).
I reati che invece già in passato causavano la revoca del reddito di cittadinanza, che sono comunque stati confermati dalla Manovra 2022, sono: art. 270-bis: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270-bis); attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280); sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis); associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter); strage (art. 422); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art 640-bis).
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