ALAS ai Lavoratori Spettacolo 1.335€, si parte: domanda e requisiti

Al via l’ALAS, l’Indennità per la disoccupazione involontaria dei lavoratori autonomi dello spettacolo.

A renderlo noto è l’Inps con la circolare n. 8 del 14 gennaio 2022 in spiega che il Decreto sostegni-bis ha previsto a decorrere dal 1° gennaio 2022 un’indennità per la disoccupazione involontaria dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS).

ALAS Lavoratori dello Spettacolo: durata e importo

L’indennità è erogata per un massimo di 6 mensilità ed ammonta al 75% del reddito medio mensile calcolato rapportando il reddito imponibile ai fini previdenziali relativo all’anno in cui si è concluso l’ultimo rapporto di lavoro autonomo e all’anno civile precedente, per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi, presenti nel medesimo periodo di osservazione.

Nei casi in cui, l’importo del reddito medio mensile sia superiore alla soglia di € 1.227,55, l’indennità è pari al 75% del suddetto importo incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di € 1.227,55.

In ogni caso, l’indennità non può superare l’importo massimo mensile di € 1.335,40.

Gli importi soglia suddetti saranno oggetto di rivalutazione annuale già dal 2022 sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.

ALAS Lavoratori dello Spettacolo: a chi spetta

L’indennità è rivolta ai lavoratori autonomi dello spettacolo come individuati all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. 30 aprile 1997, n. 182 che abbiano i seguenti requisiti:

a. Non avere in corso, alla data di presentazione della domanda, rapporti di lavoro di qualsiasi tipologia sia autonomo (compreso il rapporto di collaborazione) che subordinato (a tempo determinato e/o indeterminato).

b. Non essere titolari, alla data di decorrenza della prestazione e durante l’intero periodo di percezione dell’indennità, di trattamenti pensionistici diretti, nonché dell’“APE sociale”.

c. Non essere beneficiari, alla data di decorrenza della prestazione e durante l’intero periodo di percezione dell’indennità, di Reddito di cittadinanza.

d. Aver maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, inclusi eventuali contributi figurativi o accreditati per i periodi di maternità.

e. Avere, nell’anno civile precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 35.000 euro.

ALAS Lavoratori dello Spettacolo: compatibile con Rdc e NASpi?

L’indennità ALAS, inoltre, non è compatibile con le altre prestazioni a tutela di disoccupazione involontaria, quali:

  • NASpI;
  • DIS-COLL;
  • indennità di disoccupazione agricola.

L’ALAS non è compatibile e cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222 e non è cumulabile con le prestazioni di malattia e maternità.

L’indennità ALAS è compatibile con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza; al contrario, la titolarità di cariche parlamentari e di tutte le cariche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza non consentirà l’accesso all’indennità in argomento.

ALAS Lavoratori dello Spettacolo: domanda

La domanda deve essere presentata online attraverso il servizio dedicato entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla data di cessazione del periodo di maternità o malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, quando tali eventi siano insorti durante il rapporto di lavoro successivamente cessato.

La domanda può essere presentata alternativamente:

• in via telematica direttamente dal soggetto interessato tramite le consuete modalità di accesso ai servizi on line sul sito dell’Istituto www.INPS.it;

• tramite enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.• tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

Per maggiori informazioni è possibile consultare la circolare INPS n. 8 del 14 gennaio 2022.

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