Al via l’ALAS, l’Indennità per la disoccupazione involontaria dei lavoratori autonomi dello spettacolo.
A renderlo noto è l’Inps con la circolare n. 8 del 14 gennaio 2022 in spiega che il Decreto sostegni-bis ha previsto a decorrere dal 1° gennaio 2022 un’indennità per la disoccupazione involontaria dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS).
L’indennità è erogata per un massimo di 6 mensilità ed ammonta al 75% del reddito medio mensile calcolato rapportando il reddito imponibile ai fini previdenziali relativo all’anno in cui si è concluso l’ultimo rapporto di lavoro autonomo e all’anno civile precedente, per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi, presenti nel medesimo periodo di osservazione.
Nei casi in cui, l’importo del reddito medio mensile sia superiore alla soglia di € 1.227,55, l’indennità è pari al 75% del suddetto importo incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di € 1.227,55.
In ogni caso, l’indennità non può superare l’importo massimo mensile di € 1.335,40.
Gli importi soglia suddetti saranno oggetto di rivalutazione annuale già dal 2022 sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.
L’indennità è rivolta ai lavoratori autonomi dello spettacolo come individuati all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. 30 aprile 1997, n. 182 che abbiano i seguenti requisiti:
a. Non avere in corso, alla data di presentazione della domanda, rapporti di lavoro di qualsiasi tipologia sia autonomo (compreso il rapporto di collaborazione) che subordinato (a tempo determinato e/o indeterminato).
b. Non essere titolari, alla data di decorrenza della prestazione e durante l’intero periodo di percezione dell’indennità, di trattamenti pensionistici diretti, nonché dell’“APE sociale”.
c. Non essere beneficiari, alla data di decorrenza della prestazione e durante l’intero periodo di percezione dell’indennità, di Reddito di cittadinanza.
d. Aver maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, inclusi eventuali contributi figurativi o accreditati per i periodi di maternità.
e. Avere, nell’anno civile precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 35.000 euro.
L’indennità ALAS, inoltre, non è compatibile con le altre prestazioni a tutela di disoccupazione involontaria, quali:
L’ALAS non è compatibile e cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222 e non è cumulabile con le prestazioni di malattia e maternità.
L’indennità ALAS è compatibile con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza; al contrario, la titolarità di cariche parlamentari e di tutte le cariche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza non consentirà l’accesso all’indennità in argomento.
La domanda deve essere presentata online attraverso il servizio dedicato entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla data di cessazione del periodo di maternità o malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, quando tali eventi siano insorti durante il rapporto di lavoro successivamente cessato.
La domanda può essere presentata alternativamente:
• in via telematica direttamente dal soggetto interessato tramite le consuete modalità di accesso ai servizi on line sul sito dell’Istituto www.INPS.it;
• tramite enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.• tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
Per maggiori informazioni è possibile consultare la circolare INPS n. 8 del 14 gennaio 2022.
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