730/2022: chi deve farlo? Quali redditi dichiarare? E chi è in NASpI?

Si avvicina l’appuntamento con il 730/2022, un’ adempimento fiscale che coinvolgerà un’ ampia platea di contribuenti che consiste nel comunicare all’Agenzia delle Entrate i redditi percepiti nell’anno precedente.

Le persone fisiche e chi non è titolare di partiva possono scegliere tra due modelli di dichiarazione dei redditi:

  • modello 730/2022;
  • modello unico persone fisiche 2022,

Il mod.730/2022 risulta essere più vantaggioso rispetto al modello unico persone fisiche 2022, perché consente al contribuente in caso di rimborso di averlo in tempi rapidi attraverso il sostituto d’imposta, o nel caso lo presenta senza sostituto d’imposta, il rimborso avviene tramite Agenzia delle Entrate.

730/2022: chi deve presentarlo?

Il modello 730/2022 può essere presentato entro il 30 settembre da alcune categorie di lavoratori:

  • pensionati;
  • lavoratori dipendenti anche con rapporto di lavoro inferiore a un anno;
    lavoratori domestici;
  • lavoratori che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, come l’indennità di mobilità e le integrazioni salariali;
  • sacerdoti della chiesa cattolica;
  • parlamentari, consiglieri regionali, provinciali, comunali e giudici costituzionali;
  • soci di cooperative di produzione e lavoro di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca,

730/2022 quali redditi vanno dichiarati?

Nel modello 730/2022 vanno dichiarati i redditi conseguiti nell’anno d’imposta 2021, nello specifico:

  • redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • redditi di prestazioni di lavoro autonomo occasionali;
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi diversi come per esempio i redditi di terreni e fabbricati situati in un territorio estero;
  • redditi di capitale;
  • alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata come i redditi percepiti da eredi e legatari, imposte ed oneri rimborsati nel 2021 .

730/2022: cosa sono gli oneri detraibili?

Oltre alla comunicazione dei redditi percepiti, nel modello 730/2022 possono essere indicate le spese sostenute nell’anno d’imposta 2021 che danno diritto a una detrazione d’imposta, che consiste in una diminuzione dell’imposta da pagare.

Tale diminuzione si ha attraverso l’inserimento degli oneri detraibili sostenuti nel 2021 come ad esempio :

  • spese universitarie;
  • spese sanitarie;
  • interessi passivi del mutuo per l’acquisto dell’ abitazione principale;
  • spese per il trasporto pubblico;
  • spese per la frequenza del nido;
  • spese scolastiche;
  • spese veterinarie;
  • spese sportive;
  • conservatori di musica (novità di quest’anno);
  • spese funebri;
  • intermediazioni immobiliari;
  • spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
  • spese di ristrutturazione;
  • spese di risparmio energetico ecc…

730/2022: cosa sono gli oneri deducibili?

Gli oneri deducibili sono quelle spese sostenute che riducono il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta.

Possono essere dedotti dal reddito i seguenti oneri sostenuti nell’ anno 2021:

  • contributi colf lavoratori domestici a carico del datore di lavoro;
  • contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari;
  • erogazioni liberali in favore degli enti non profit;
  • assegno periodico corrisposto al coniuge;
  • contributi a favore di istituzioni religiose;
  • spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità;
  • contributi versati ai fondi del SSN;
  • contributi da lavoratori di prima occupazione;
  • contributi versati per familiari a carico;

730/2022: chi è il sostituto d’imposta

Come abbiamo già detto il 730/2022 risulta essere un modello di dichiarazione di redditi più vantaggioso rispetto al modello unico persone fisiche 2022, perché in caso di presentazione del modello con il sostituto d’imposta, il contribuente riceve il rimborso dell’ imposta direttamente sulla busta paga o nella rata della pensione, e nel caso lo presenta senza sostituto il rimborso avviene tramite Agenzia delle Entrate.

In caso di 730/2022 a debito, la somma verrà trattenuta dalla busta paga o dalla rata della pensione.

Il sostituto d’imposta quindi è quel soggetto che si sostituisce al contribuente ed effettua il conguaglio delle imposte per suo conto.

Possiamo affermare che il sostituto d’imposta coincide con il datore di lavoro o INPS , che in caso di 730/2022 a credito, rimborserà l’ importo direttamente al contribuente nonché lavoratore o pensionato.

Per comprendere meglio il concetto del sostituto d’ imposta riproponiamo un esempio fatto in un nostro precedente articolo: un lavoratore dipendente che lavora presso l’azienda che chiameremo “ALFA “, in questo caso tale azienda sarà il suo sostituto d’imposta e il lavoratore/contribuente, riceverà il credito del suo 730/2022 direttamente da “ALFA” nella busta paga.

Nel caso invece di un pensionato che percepisce la pensione dall’INPS, quest’ultimo sarà il suo sostituto d’imposta e riceverà la somma a credito direttamente nella sua pensione.

Tuttavia nel caso in cui il 730/2022 generi un debito nelle imposte, il dipendente e il pensionato riceveranno l’ addebito nel proprio cedolino paga o nella pensione.

730/2022: senza sostituto d’imposta

Ci sono alcune categorie di lavoratori che non hanno un sostituto d’imposta, oppure si trovano senza per un periodo di tempo, e rientrano in questa categoria:

  • i lavoratori domestici come le Colf, Baby Sitter e Badanti;
  • i lavoratori dipendenti in cui il loro rapporto di lavoro si è concluso prima della presentazione del 730/2022,

chi rientra in questa categoria può presentare il modello 730/2022 senza sostituto d’imposta, e in caso di 730 a credito è l’Agenzia delle Entrate ad effettuare il rimborso direttamente sull’IBAN del contribuente, mentre in caso di 730 a debito, il contribuente verserà l’imposta dovuta utilizzando il modello di pagamento F24.

730/2022: cosa fare in caso di NASPI?

Nel caso in cui il lavoratori si trova nello stato di Naspi per capire chi è il suo sostituto d’imposta, poniamo come esempio due casi:

  • il lavoratore che ha lavorato per tutto l’anno 2021 con l’azienda “ALFA”, e nel 2022 si trova in Naspi;
  • il lavoratore che è in Naspi dal 1 gennaio 2021 e lo sarà per tutto l’anno 2022 ;

in questi due casi, il contribuente dovrà presentare il 730 con il sostituto d’imposta, e quest’ultimo sarà proprio l’INPS.

Quindi in caso di un 730 a credito il percettore di NASPI riceverà la somma a credito direttamente dal cedolino mensile erogato dall’Inps.

Ma cosa succede se un lavoratore è stato nell’anno 2021 in Naspi e nel 2022 ha iniziato a lavorare presso l’azienda “ALFA”?

Nel caso del lavoratore che ha percepito la disoccupazione nel 2021 e a Gennaio 2022 ha iniziato un nuovo rapporto di lavoro presso “ALFA”, se il rapporto sarà in essere fino a quando il contribuente invierà il modello 730/2022, il sostituto d’imposta sarà l’azienda “ALFA” e non l‘INPS.

730/2022: chi non può presentarlo?

Non tutti possono presentare il modello 730/2022 e dovranno procedere con il modello Unico (persone fisiche o società di persone, di capitali, enti non commerciali) coloro che possiedono oltre al reddito di lavoro dipendente, anche redditi di impresa e redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni.


In particolar modo i contribuenti che nel periodo d’imposta 2021 hanno posseduto i redditi che andremo ad elencare non potranno presentare il modello 730/2022:

  • redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la P.IVA;
  • redditi “diversi” come i proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende;
  • Redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l’art. 50 del Tuir (soci delle cooperative artigiane);
  • Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate e derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in imprese o enti residenti o localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
  • Redditi diversi non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5, del mod. 730;
  • coloro che sono tenuti a presentare una delle seguenti dichiarazioni tra cui: IVA, IRAP e mod. 770;
  • Redditi derivanti da produzione di agroenergie oltre i limiti previsti dal DL. 24 aprile 2014, n. 66;
  • Redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
  • chi nel 2021 ha percepito redditi di pensione di cui all’art. 49, c. 2, lett. a) del Tuir erogati da soggetti esteri, delle persone che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti situati nelle regioni della Sicilia, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Abruzzo, Sardegna e Calabria;
  • coloro che destinano a locazione più di 4 appartamenti.

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