Braccianti agricoli, trascinamento giornate: domanda entro il 25 febbraio, cosa sapere

Arriva la circolare Inps n. 11 del 2022 che chiarisce le modalità di richiesta del “trascinamento delle giornate” previsto in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato che, nell’anno 2021, non hanno raggiunto il numero minimo di giornate di effettivo lavoro.

La richiesta è utile affinché i lavoratori agricoli possano ottenere le specifiche prestazioni previdenziali di settore (disoccupazione, malattia, ecc.) e avere così il riconoscimento di quelle giornate che altrimenti non sarebbero conteggiate, per gli interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Con la ‘domanda di trascinamento delle giornate’ al lavoratore vengono riconosciuti dei giorni in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell’anno 2021.

Il beneficio è ottenibile anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato dei medesimi interventi.

Braccianti agricoli trascinamento delle giornate: a chi spetta?

Il beneficio del trascinamento delle giornate è destinato ai lavoratori occupati nell’anno 2021, per almeno cinque giornate, presso un’impresa che abbia i seguenti requisiti:

  • sia un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 c.c.;
  • che abbia fruito di almeno uno degli interventi di prevenzione del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) in caso di danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali;
  • che l’azienda ricada in un’area dichiarata calamitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come previsto da delibere o decreti regionali.

Il “trascinamento” è efficace se le giornate di lavoro sono state prestate presso i medesimi datori di lavoro che fanno domanda di trascinamento.

Braccianti agricoli, trascinamento delle giornate: come fare domanda

Per ottenere il trascinamento delle giornate le aziende interessate, come di consueto, dovranno trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, avvalendosi dell’apposito servizio, denominato “Dichiarazione di calamità aziende agricole”, reperibile nella sezione “Prestazioni e servizi” del sito istituzionale www.inps.it e fruibile con le consuete modalità di accesso.

Le dichiarazioni di calamità devono fare riferimento alle aree delimitate ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge n. 296/2006, così come da decreti/delibere regionali.

Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono inviare alle Strutture dell’Istituto competenti per territorio il modulo “SC95” – “Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali”, reperibile sul sito dell’Istituto (www.inps.it).

Tale trasmissione dovrà avvenire entro la data del 25 febbraio 2022 per consentire alle Strutture territoriali di procedere alla validazione delle domande in tempo utile alla compilazione degli elenchi annuali valevoli per l’anno 2021. Per la corretta compilazione dell’istanza si rinvia al manuale allegato alla circolare n. 57 del 14 aprile 2009.

Le operazioni descritte devono essere completate entro il 4 marzo 2022.

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