Nuove regole per le sospensioni dei rapporti di lavoro che si verificano nel 2022. Lo chiarisce l’Inps in una circolare sugli ammortizzatori sociali.
La principale novità è l’innalzamento del massimale su cui viene calcolata l’indennità di cassa integrazione: questo sarà per tutti pari a 1.199,72 euro mensili lordi, senza le distinzioni previste fino all’anno scorso tra i livelli di retribuzione dei lavoratori sospesi.
Il nuovo massimale riguarda i trattamenti relativi ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022.
Col nuovo massimale unico pari a 1.199,72 euro lordi, che corrisponde a circa 1.130 euro netti, e prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori, l’assegno sarà pari all’80%.
La legge di Bilancio 2022 ha anche ampliato la platea dei destinatari delle integrazioni salariali, in particolare sono state estese la Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), la Cassa integrazione straordinaria (CIGS), i Fondi di solidarietà bilaterali e il Fondo di integrazione salariale (FIS) anche ai lavoratori a domicilio e agli apprendisti. Risolvendo definitivamente quel vuoto di tutela che durante la Cig Covid era stato tamponato con interventi emergenziali.
Inoltre, viene ridotta da 90 a 30 giorni l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere per poter beneficiare dell’integrazione.
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