Con la circolare n. 550 del 3 febbraio scorso Inps ha reso operativo quanto previsto dal Decreto Sostegni bis, vale a dire l’estensione delle tutele della maternità e paternità alle lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
La novità riguarda sia i rapporti di lavoro subordinato che autonomo.
A decorrere dal 26 maggio 2021, la tutela della maternità/paternità è stata estesa anche ai lavoratori autonomi ‘esercenti attività musicali’ (i cd. 500, si tratta del codice qualifica).
Si tratta di lavoratori che, in deroga alla disciplina previdenziale dettata per i lavoratori dello spettacolo, sono tenuti a provvedere direttamente all’adempimento degli obblighi informativi e contributivi, versando lo specifico contributo dello 0,46%.
Tale contributo di finanziamento dell’indennità economica di maternità è dovuto sull’importo massimo della retribuzione giornaliera di 100,00 euro.
Il diritto al trattamento di maternità riguarda i lavoratori autonomi esercenti attività musicali a cui è stato dato l’inquadramento automatizzato con il nuovo CSC «7.07.11» con codice Ateco 90.01.09 (Attività artistiche e di intrattenimento), contraddistinto dal codice qualifica 500.
Questi lavoratori per assolvere agli obblighi contributivi, una volta muniti di SPID/CIE/CNS, utilizzano direttamente le denunce on line Uniemens (con un percorso semplificato) ed effettuano il versamento della contribuzione dovuta a mezzo F24.
L’indennità economica giornaliera spetta alle lavoratrici autonome dello spettacolo, al pari di quelle degli altri settori, come artigianato, commercio, ecc., per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto.
Più esattamente spetta per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto (come avviene per le lavoratrici dipendenti), una indennità giornaliera “pari all’80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall’articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1″.
La tariffa giornaliera per il 2022 è pari a 38,94 euro stabilita dalla circolare Inps n. 15/2022. L’indennità è corrisposta a prescindere dall’effettiva astensione dal lavoro.
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