I soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure è stata accertata l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, hanno diritto all’indennità di accompagnamento.
L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica corrisposta mensilmente, l’importo per l’anno 2022 è pari a €525,17 per 12 mensilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o eccezionalmente, dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile.
La prestazione economica spetta indipendente dal reddito personale annuo e dall’età.
Per avere diritto al trattamento economico è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
L’indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento delle attività lavorative: dipendente o autonome, e con la titolarità di una patente speciale.
L’indennità di accompagnamento è compatibile e cumulabile con l’indennità di comunicazione e quella per l’accompagnamento per cieco assoluto, purché siano state concesse per distinte minorazioni, ognuna relativa a differenti status di invalidità cd. caso di soggetti pluriminorati.
Il trattamento economico è compatibile con l’RDC, il soggetto che beneficia dell’indennità di accompagnamento può percepire il Reddito di Cittadinanza (RDC).
In questo caso il sussidio non viene ridotto dall’importo dell’accompagno, trattandosi di un trattamento di assistenza non sottoposto alla prova dei mezzi.
L’indennità di accompagnamento è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per :
È data facoltà al cittadino di esercitare il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.
Per presentare la domanda è necessario che la minorazione sia stata riconosciuta nel verbale rilasciato dall’apposita commissione medico legale al termine dell’ accertamento sanitario.
Nella domanda di avvio del procedimento devono essere inseriti anche dei dati socioeconomici: eventuali ricoveri, svolgimento di attività lavorativa, indicazione delle modalità di pagamento e della delega alla riscossione di un terzo o in favore delle associazioni.
Se la domanda è presentata da un minore, queste informazioni devono essere inviate dopo il riconoscimento del requisito sanitario, attraverso la compilazione e l’invio del modello AP70 .
L’iter di riconoscimento si conclude con l’invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC, se fornito dall’utente, e resta disponibile nel servizio Casetta postale online
I minori titolari dell’indennità di accompagnamento, al compimento della maggiore età devono presentare il modello AP70 per l’erogazione della prestazione da maggiorenne (pensione di inabilità) senza necessità di effettuare ulteriori accertamenti sanitari.
In caso di ricovero in una struttura a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni, l’indennità viene sospesa.
La domanda può essere presentata in due modi:
Per le sole domande di aggravamento, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia terminato l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
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