Nonostante la NASpI sia sicuramente la misura di sostegno economico di riferimento per i disoccupati, certamente non è l’unica. Anche se poco noto pure dai diretti interessati, il Sostegno al Reddito (SAR) è infatti uno dei contributi più utili per chi ha perso il lavoro.
Si tratta, in breve, di un’erogazione garantita ai lavoratori interinali (oggi detti “in somministrazione”) ai quali non è stato rinnovato il contratto alla fine del rapporto di lavoro e che siano (o no) beneficiari NASpI.
Riepiloghiamo qui di seguito tutto ciò che c’è da sapere sul bonus SAR, erogato da Formatemp.
Innanzitutto, occorre chiarire che il Sostegno al Reddito – Sar spetta a tutti i lavoratori che precedentemente siano stati assunti con uno o più contratti in somministrazione a tempo determinato o indeterminato, anche in apprendistato da parte della Agenzie per il Lavoro, le quali hanno poi messo il lavoratore a disposizione delle aziende che ne avevano fatto richiesta. Le Agenzie per il Lavoro svolgono quindi un ruolo fondamentale in questo tipo di contratto, essendo queste di fatto i datori di lavoro.
Nel dettaglio, suddetti lavoratori possono fare domanda a condizione che:
L’importo del sostegno può arrivare fino a 1000 euro e varia a seconda della categoria di appartenenza.
In particolare, ai beneficiari inclusi nelle categorie 1 e 2 viene corrisposto un contributo a titolo di sostegno al reddito pari ad € 1.000,00 al lordo delle imposte previste dalla legge, mentre ai beneficiari appartenenti al terzo gruppo spetta un contributo a titolo di sostegno al reddito pari ad € 780,00 al lordo delle imposte previste dalla legge.
Per il calcolo delle giornate utili per l’ottenimento del requisito di anzianità necessario sono da considerarsi le giornate lavorate che compaiono in busta paga, in base alla condizione di miglior favore.
La domanda può essere presentata tutte le volte in cui i requisiti ricompaiano da capo, quindi anche più volte in uno stesso anno.
Sono vari i modi attraverso i quali il lavoratore può presentare la domanda al fine di ottenere il contributo economico, ossia:
La procedura e la tempistica per inoltrare al Fondo la domanda di Sostegno al reddito sono ben precise e calcolate. La domanda infatti va presentata nel lasso di tempo che intercorre tra il 106° e il 173° giorno successivo all’ultimo rapporto di lavoro in somministrazione: passati 45 giorni di disoccupazione, il richiedente dovrà attenderne almeno altri 60 prima di poter presentare la domanda, che potrà quindi essere inviata dal 106° giorno e per i 68 giorni successivi.
In presenza di eventi sospensivi del rapporto di lavoro (ad es. malattia, maternità, infortunio), conclusi dopo la cessazione dell’ultimo contratto in somministrazione, la data dalla quale decorrono i termini di presentazione delle domande è rappresentata dal giorno in cui termina l’evento sospensivo.
N.B.: se il lavoratore in questione dovesse firmare un nuovo contratto di lavoro dipendente, anche non in somministrazione e di durata pari o inferiore ad una settimana contributiva, il calcolo dei giorni utili al raggiungimento del requisito dei giorni di disoccupazione è sospeso.
Per eventuali approfondimenti si consiglia di visitare la pagina ufficiale di Formatemp, cliccando qui.
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