Busta paga 2022: aumenti per chi è in malattia, maternità e paternità

Con la circolare n. 35 del 4 marzo 2022 Inps torna sulla retribuzione minima giornaliera ai utile per il calcolo dei trattamenti erogati ai lavoratori come indennità di malattia, paternità e di tubercolorsi.

In relazione all’indennità di malattia per tubercolosi, nel caso in cui la stessa sia da riconoscere in misura fissa per effetto di specifiche previsioni normative, i datori di lavoro potranno riferirsi alle istruzioni già emanate attraverso la Circolare n.6 del 14 gennaio 2022. 

Viene quindi precisato che per l’anno 2022 i trattamenti previdenziali di malattia, maternità e paternità:

  • per i soci lavoratori di cooperative dovranno essere determinati su di una retribuzione minima pari ad € 49,91;
  • per i lavoratori agricoli a tempo determinato tale valore è pari ad € 44,40;
  • per i piccoli coloni ed i compartecipanti familiari, in attesa della definizione dei salari definitivi del 2022 si potrà continuare a prendere il riferimento del 2021 pari ad € 59,66

Per i lavoratori domestici la determinazione delle indennità del 2022 dovrà avvenire utilizzando quattro distinte retribuzioni convenzionali orarie da determinare in base alla retribuzione oraria effettiva ed in particolare:

  • € 7,31 euro per le retribuzioni effettive fino ad € 8,25;
  • € 8,25 per le retribuzioni effettive superiori ad € 8,25 fino ad € 10,05;
  • € 10,05 per le retribuzioni orarie effettive superiori ad € 10,05 euro;
  • € 5,32 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

Per i lavoratori autonomi viene stabilito che le indennità siano commisurate ad una retribuzione giornaliera pari ad € 44,40 se rientranti tra i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali.

Per Artigiani e Commercianti il limite giornaliero è pari ad € 49,91 mentre per i pescatori si attesta ad € 27,73.

Le indennità per malattia e per degenza ospedaliera del 2022 per i lavoratori iscritti alla Gestione separata che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, saranno calcolate applicando percentuali differenti in relazione all’aliquota complessiva applicabile (26,23% -33,72% – 35,03%) e rispettivamente pari al 8% – 12% – 16% per malattia oppure 16% – 24% – 32% in caso di degenza ospedaliera.

Cambio anche per l’assegno di maternità di base a carico dei comuni, il quale viene fissato nella misura di € 354,73 euro mensili per complessivi € 1.773,65.

Il limite reddituale ai fini dell’estensione del diritto alla percezione del congedo parentale (reddito individuale inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione) viene provvisoriamente fissato nella misura di € 17.024,48.

Infine, attraverso la commentata circolare, sono aggiornati e riepilogati i massimali di indennità e di retribuzione figurativa accreditabile relativi allo speciale congedo a favore dei familiari di disabili in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001.

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