Il prossimo aprile sarà un mese di sgradite sorprese per molti percettori del Reddito o Pensione di cittadinanza. Come è noto a tanti, la mensilità di marzo 2022 non è stata pagata a buona parte della platea dei beneficiari perchè Inps non ha fatto in tempo a concludere in questo mese i ricalcoli annunciati a fine febbraio.
L’accredito della rata di febbraio 2022 infatti è andato liscio (certo non per tutti), senza alcun taglio e ricalcolo degli importi sulla base delle cosiddette maggiorazioni sociali (altri prestazioni Inps percepite dai membri del nucleo familiare), dunque la “resa dei conti” annunciata da Inps dovrebbe realizzarsi ad aprile.
Ad aprile, in quale data? Come è noto Inps paga gli arretrati alla metà del mese: quindi il 15 aprile saranno pagate le mensilità arretrate, non erogate dall’Istituto per ragioni varie (controlli, ricalcoli, verifiche, ecc.), relativamente a mesi come marzo e febbraio (ma non solo).
Cosa accadrà ad aprile allora, per i percettori che attendono gli arretrati come marzo o febbraio?
Per dare una risposta chiara occorre riprendere quello che Inps aveva annunciato, con un altro documento, il messaggio n. 548, all’inizio di febbraio. L’importo mensile Rdc/Pdc subirà una decurtazione per la presenza nel nucleo dei seguenti trattamenti assistenziali: gli assegni al nucleo familiare/assegni familiari, gli assegni familiari dei comuni ai nuclei numerosi, l’assegno sociale/pensione sociale, la carta acquisti, ecc.
Inps precisa di fare applicazione di quanto previsto all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (il decreto istitutivo del reddito di cittadinanza) e che questi tagli decorrono dall’erogazione della rata di gennaio 2022 (molti percettori il taglio lo hanno già “visto” proprio a gennaio scorso).
Un adeguamento della rata mensile sul quale incidono “anche i seguenti trattamenti percepiti dal nucleo familiare nell’anno in corso oltre quelli suelencati“, per un totale di 10 motivi che spingeranno Inps al taglio:
Ma non è tutto. Inps aveva fatto sapere che oltre a “determinarsi la variazione dell’importo della rata della prestazione Rdc/Pdc rispetto a quanto attualmente percepito”, si potrà verificare “nelle situazioni in cui sono superate le soglie previste dalla norma“:
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