I cittadini stranieri già autorizzati a soggiornare in Italia e perciò titolari di un permesso di soggiorno valido, hanno la possibilità attraverso un procedimento amministrativo noto come “conversione”, di richiedere un permesso di soggiorno per un motivo diverso rispetto a quello per cui inizialmente gli era stato rilasciato. Per poter richiedere ciò, è però opportuno possedere i requisiti di legge e rispettare i tempi.
Le ultime modifiche normative hanno ampliato di molto la possibilità di conversione dei permessi di soggiorno così da dare ai migranti una maggiore stabilità e di combattere la piaga del lavoro nero e dello sfruttamento lavorativo.
Alcuni permessi di soggiorno non hanno necessità di essere convertiti come il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari che può quindi essere utilizzato anche per le altre attività senza necessità di essere convertito.
Altri permessi di soggiorno possono essere convertiti in permessi di lavoro solo nel limite delle quote stabilite per legge ossia entro determinati valori numerici. Queste quote sono stabilite ogni anno col cd decreto flussi che appunto stabilisce il numero possibile di permessi di soggiorno convertibili. Quali sono quindi attualmente i permessi di soggiorno convertibili all’interno di queste quote? I permessi di soggiorno rilasciati per motivi di studio/formazione/tirocinio; permessi di soggiorno rilasciati per lavoro stagionale (fin dal primo ingresso in Italia); i permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’Unione Europea.
Per quel che riguarda i motivi di studio, non è sempre necessario rientrare in una quota per la conversione in quanto ci sono fattispecie esenti e che possono convertire sempre. Questi casi riguardano i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia al raggiungimento della maggiore età; cittadini stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia.
Se il permesso di studio non è convertito, può però essere utilizzato nel limite di lavoro delle 20 ore settimanali e quindi con regolare contratto di lavoro.
Quali sono quindi i permessi convertibili in permessi di lavoro?
Le fattispecie previste dal D.lgs n. 286/98 (TUI) per i titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di minore età (art.32, comma 1-bis), protezione sociale (ora denominato casi speciali, art 18 e 22, 12 quater) vittime di violenza domestica (ora denominato casi speciali) (art.18–bis), permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’Unione Europea (art.9–bis).
Il decreto legge n. 130/2020, modificando il D.lgs. n. 286/98, ha inserito all’articolo 6, dopo il comma 1, un comma 1 bis, ai sensi del quale sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i permessi di soggiorno rilasciati per:
Possono essere convertiti in permessi di soggiorno per lavoro anche i permessi di soggiorno rilasciati per protezione sussidiaria ma per farlo è necessario avere aperte un regolare rapporto di lavoro con contratto e buste paga. I permessi di richiesta asilo non sono mai convertibili in permessi di lavoro o altri titoli di soggiorno ma dopo sessanta giorni dal loro rilascio e quindi dalla presentazione della domanda di protezione internazionale/ asilo si può svolgere regolare attività lavorativa.
Per la conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro si può presentare istanza alla Questura del luogo di residenza o domicilio mediante compilazione e invio di un kit-postale. E’ fondamentale essere in possesso della residenza per poter ottenere rinnovo o conversione del documento.
Michela Cardinale
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