Assegno Unico figli, bonus di 100 euro per queste famiglie

Come ribadito più volte anche da TuttoLavoro24.it, l’attestazione ISEE è necessaria ai fini del calcolo dell’importo dell’Assegno Unico Universale spettante per i figli a carico, così come per altre numerose prestazioni. Si sa infatti che la quota che spetta per ogni figlio varia anche in base all’indice ISEE. In particolare, come riportato nell’art. 4 della Circolare Inps n. 23 del 9 febbraio 2022:

  • per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente, fino a raggiungere un valore pari a 50 euro con ISEE pari o superiore a 40.000 euro (cfr. l’art. 4, comma 1, del D.lgs n. 230/2021);
  • per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento del ventunesimo anno di età, è previsto un importo pari a 85 euro mensili in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Tale importo si riduce gradualmente, fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro (cfr. l’art. 4, comma 2, del D.lgs n. 230/2021).

Lo stesso articolo 4 prevede anche delle maggiorazioni da riconoscere a chi si trova in delle situazioni particolari. Vediamole, soffermandoci in particolare su una.

Assegno Unico: chi riceve delle maggiorazioni

Le maggiorazioni previste nell’articolo 4 da includere nella somma riconosciuta con Assegno Unico sono cumulabili e spettano per:

  • figli successivi al secondo: maggiorazione dell’importo che varia da un massimo di 85 euro mensili (con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) a un minimo di 15 euro (con ISEE pari o superiore a 40.000 euro);
  • figli con disabilità: maggiorazione dell’importo che varia a seconda dell’età del figlio disabile a carico (under 18, under 21 o più di 21 anni) e del grado di disabilità (media, grave, non autosufficienza). Per gli importi vi invitiamo a consultare la guida apposita di TuttoLavoro24.it;
  • madri di età inferiore a 21 anni: maggiorazione dell’importo pari a 20 euro mensili per ciascun figlio;
  • genitori entrambi titolari di reddito da lavoro: maggiorazione dell’importo per ciascun figlio minore pari a un massimo di 30 euro mensili (con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) fino a un minimo di 0 euro per ISEE pari o superiore a 40.000 euro;
  • famiglie con almeno quattro figli: maggiorazione dell’importo pari a 100 euro mensili per nucleo familiare.

Assegno Unico: 100 euro per le famiglie numerose

Soffermiamoci adesso sull’ultimo punto della lista precedente, ossia sulla maggiorazione di 100 euro che spetta alle famiglie con almeno 4 figli a carico. Quello che non tutti sanno è che tale maggiorazione è prevista solo se tutti e 4 i figli hanno meno di 21 anni. Se uno di loro ha già compiuto il ventunesimo anno di età, la maggiorazione non si applica. Questo perché finora Inps ha dato un’interpretazione restrittiva del comma 10, articolo 4, Dlgs 230/2021 non tenendo conto, ai fini della conta dei figli, di quelli non raggiunti dall’assegno unico. Lo stesso accade sulla maggiorazione per i figli successivi al secondo.

Ma le cose stanno per cambiare. Come riporta Il Sole 24 Ore nell’edizione di ieri, infatti, su sollecitazione dell’Associazione Nazionale Famiglie Numerose, Inps ha fatto sapere che “il criterio di calcolo sarà adeguato in modo da far rilevare tutti i figli a carico ai fini ISEE, compresi quelli per i quali non è stata presentata domanda“. Naturalmente, tali chiarimenti sulla normativa renderanno necessari nuovi conguagli. Sono attese notizie nei prossimi giorni per sapere come Inps intende procedere per la loro erogazione.

Resta aggiornato con noi. Unisciti alla nostra pagina Telegram cliccando qui. E’ gratis!

Non hai l’APP di Telegram? Scaricala gratuitamente cliccando qui.

Segui la nostra pagina Facebook facendo clic qui.

RIPRODUZIONE RISERVATA – La riproduzione, su qualsiasi supporto e in qualsiasi forma, dei contenuti del presente articolo in violazione delle norme sul diritto di autore sarà segnalata all’Agcom per la sua immediata rimozione [Delibera n. 680/13/CONS 12/12/2013].