Nove settori in cui, nel mese di aprile, i lavoratori riceveranno aumenti in busta paga per effetto dell’erogazione di indennità economiche quali Una tantum ed Elemento di garanzia retributiva (o elemento perequativo).
Due diversi elementi economici che vengono erogati, il primo a copertura del periodo in cui il ccnl di riferimento non era rinnovato, il secondo a vantaggio dei lavoratori di quei settori non coperti da contrattazione integrativa (es. accordo aziendale premi produttività, welfare, ecc.).
Qui la notizia non è positiva quanto piuttosto negativa. Perchè con il Verbale di accordo del 9 marzo scorso le Parti sociali hanno concordano di posticipare la 2° e la 3° tranche di una tantum, originariamente previste ad aprile e giugno 2022, rispettivamente a ottobre e novembre 2022. Quindi la prima rata dell’Una tantum per i lavoratori delle agenzia di viaggio e turismo, che inizialmente doveva essere erogata questo mese, sarà erogata a ottobre 2022.
L’accordo di rinnovo 6 dicembre 2021 prevede che ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza al 6.12.2021 è corrisposto un importo forfettario “Una tantum” pari ad euro 140 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L’importo va erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 70 con la retribuzione del mese di febbraio 2022, la seconda pari ad euro 70 con la retribuzione del mese di aprile 2022. Agli apprendisti in forza al 6.12.2021 va erogato a titolo di “Una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L’importo di “Una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L’“Una tantum” è esclusa dalla base di calcolo del T.F.R.
L’accordo 17 giugno 2021 prevede per il personale in forza a tempo indeterminato alla data di sottoscrizione del presente Accordo, a copertura del periodo 2018-2020, il riconoscimento di una somma una tantum di euro 680 lordi (euroseicentottanta/00) al Par. 175, riparametrato secondo la scala parametrale vigente, da corrispondere in 2 tranche, la prima con la retribuzione del mese di luglio 2021 (euro 300 lordi) e la seconda con la retribuzione del mese di dicembre 2021 (euro 380 lordi). Per il personale impiegato nel periodo gennaio 2018/dicembre 2020 in misura almeno pari all’80% della propria attività nei servizi di linea non soggetti a obblighi di servizio pubblico, in considerazione del particolare e perdurante stato di crisi economico/finanziaria del settore, la cifra una tantum sarà erogata in tre rate da erogarsi la prima con la retribuzione di ottobre 2021 (euro 200 lordi), la seconda con la retribuzione di aprile 2022 (euro 200 lordi) e la terza con la retribuzione di luglio 2023 (280 lordi).
Nelle aziende del settore che non abbiano fatto contrattazione integrativa negli ultimi tre anni, è riconosciuto ai lavoratori a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio di ogni anno, che non abbiano ricevuto, nello stesso periodo, nessun altro trattamento economico collettivo, inclusi quelli a titolo di liberalità, un elemento perequativo. Si tratta di un elemento economico in aggiunta a quanto spettante a norma di CCNL, riconosciuto con le competenze del mese di aprile dell’anno successivo un importo annuo di 250 euro lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL.
Lo prevede l’accordo di rinnovo del CCNL 30 novembre 2016.
Nelle aziende che non abbiano mai fatto contrattazione di II livello, ai lavoratori a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio di ogni anno e che nei precedenti tre anni non abbiano ricevuto nessun altro trattamento economico individuale o collettivo in aggiunta a quanto spettante a norma di CCNL, è riconosciuta con la busta paga di aprile un importo annuo di 250 euro lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL del 19 gennaio 2021
Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del Verbale di Accordo di Rinnovo del 9 dicembre 2021 ed alle date di erogazione delle tranches previste, viene riconosciuto un importo Una Tantum di 500 euro lordi parametrati sul parametro medio 134,36 (4B), ad integrale copertura del periodo contrattuale dall’1.7.2019 fino a tutto il 31.12.2021, da corrispondersi in due tranches di pari importo, rispettivamente con la retribuzione del mese di gennaio e del mese di aprile 2022; per cessazioni e cambi di appalto si richiama la nota esplicativa allegata. L’importo Una Tantum è corrisposto ai lavoratori aventi diritto in misura proporzionale ai mesi di servizio prestati nel periodo 1.7.2019 – 31.12.2021. A tal fine, le frazioni di mese di servizio pari o superiori a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi quelle inferiori. Il compenso spettante è proporzionalmente ridotto al personale con contratto di lavoro a tempo parziale, in relazione alla ridotta prestazione lavorativa.
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza al 6 dicembre 2021 è corrisposto un importo forfettario “Una tantum” pari ad euro 140 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L’importo “Una tantum” va erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 70 con la retribuzione del mese di febbraio 2022, la seconda pari ad euro 70 con la retribuzione del mese di aprile 2022. Agli apprendisti in forza al 6.12.2021 va erogato a titolo di “Una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L’importo di “Una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L’“Una tantum” è esclusa dalla base di calcolo del T.F.R.
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in servizio al 18 maggio 2021 viene corrisposto un importo forfettario lordo pro capite di 230 euro maturato in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L’importo è erogato in tre rate di cui la prima di 100 euro entro luglio 2021, la seconda di euro 50 con la retribuzione del mese di ottobre 2021 e la terza di euro 80 con la retribuzione del mese di aprile 2022.
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