Congedo di 10 giorni al lavoratore padre, possibile anticiparlo e raddoppiarlo

In arrivo importanti novità per i lavoratori neo-papà che vogliano assentarsi dal lavoro per aiutare la madre nella cura del figlio.

Un decreto legislativo in arrivo, che sta terminando in questi giorni gli ultimi passaggi prima dell’emanazione definitiva, prevede infatti per la prima volta l’introduzione del congedo di paternità ”stabile”, che non sarà quindi soggetto a proroghe da parte della legge. Seguirà, poi, una circolare applicativa dell’Inps.

Si tratta del congedo di paternità di 10 giorni a cui hanno diritto i lavoratori nei primi 5 mesi di vita del bambino, utilizzabile anche prima del parto.

Ne parla Il Sole 24 Ore in edicola oggi:

”non sarà più una norma sperimentale a prevederlo: il Dlgs introduce nel Testo unico Dlgs 151 2001 l’art. 27-bis che lo battezza a regime e ne precisa le modalità di fruizione. I dieci giorni potranno essere richiesti dal padre anche nei due mesi antecedenti al momento delle nascita (o adozione o affido) e comunque entro i 5 mesi successivi. Saranno fruibili anche in via continuativa, ma non a ore. Il provvedimento riconosce il congedo di paternità anche in casi di morte perinatale e, invece, in caso di parto plurimo, lo estende fino a 20 giorni. In questo periodo di astensione obbligatoria dall’attività lavorativa è riconosciuta un’indennità identica a quella per la maternità, pari all’80% della retribuzione (inclusi i ratei di tredicesima, ferie e gratifica natalizia)”.

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