È stato firmato lo scorso sabato 9 aprile l’accordo per il sostegno dei soggetti sottoposti a protezione internazionale e temporanea. A riunirsi per renderlo ufficiale sono stati, da remoto, Assolavoro Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro, NIDIL CGIL, FELSA CISL e UILTEMP. L’accordo (che ha natura sperimentale del fino alla data del 31/10/2022) fa seguito alla Decisione 2022/382 del Consiglio Europeo di attivare la Direttiva n. 2001/55/CE sulla protezione temporanea, conseguentemente all’afflusso massiccio di cittadini ucraini in fuga dalla guerra. Ecco ciò che prevede.
Come si legge nella premessa, l’accordo nasce con una serie di obiettivi:
Pertanto, come è facile intuire anche dal nome dell’accordo, le misure e le prestazioni specificate nel documento sono rivolte ai soggetti titolari di protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria e richiedenti asilo) e ai lavoratori in somministrazione che prestano la loro attività in Italia (ossia quei dipendenti che lavorano nell’interesse dell’utilizzatore ma sono assunti dall’agenzia). Vediamo adesso quali misure prevede l’accordo.
All’articolo 1 (comma 1, numero 1) si forniscono informazioni sulle misure volte a favorire l’inserimento lavorativo, sociale e culturale dei soggetti rifugiati. La formazione di tali soggetti è prevista tramite l’erogazione di due moduli:
Ai partecipanti al corso sarà riconosciuta un’indennità di frequenza pari a €3,50/h, nonché il rimborso delle spese sostenute per vitto, alloggio e trasporto. Al termine del percorso formativo sarà rilasciato loro un apposito attestato di partecipazione. Il percorso è istituito grazie alle risorse del Fondo FormaTemp.
Al percorso formativo di base di 150 ore seguirà un percorso di Formazione Professionale, ai quali i soggetti saranno avviati dalle Agenzie per il Lavoro. Anche in questo caso ai partecipanti sarà riconosciuta un’indennità di frequenza per un ammontare pari a € 3,50/h e il rimborso delle eventuali spese sostenute per vitto, alloggio e trasporto nel rispetto del massimale pari 3 milioni di euro previsto da FormaTemp.
L’Agenzia per il Lavoro avrà anche il compito di valutare le competenze dei soggetti: nel caso in cui si ritenga che il rifugiato non necessiti della Formazione di Base, l’Agenzia potrà inserirlo direttamente nel percorso di Formazione Professionale.
A conclusione del primo percorso formativo tracciato dal Bilancio delle Competenze, ai soggetti rifugiati è riconosciuta per il tramite di Ebitemp (Ente bilaterale nazionale per il lavoro temporaneo) una indennità una tantum pari a € 1.000, al lordo delle imposte previste dalla legge. La stessa indennità è prevista in favore dei lavoratori somministrati che prestino ospitalità anche tramite adozione o affidamento ai soggetti rifugiati. L’indennità sale a €1.500 nel caso di accoglienza di minore o donna incinta.
Requisito necessario per l’erogazione dell’indennità è la Dichiarazione di ospitalità o un’idonea documentazione attestante l’adozione o l’affidamento. Inoltre, il periodo minimo di durata della accoglienza deve essere di almeno 3 mesi.
Come scritto nell’accordo, al fine di favorire l’inclusione sociale dei soggetti rifugiati in forza all’Agenzia o di quelli coinvolti in percorsi formativi, a tali soggetti viene riconosciuto, a requisiti agevolati, l’accesso alle seguenti prestazioni Ebitemp:
Per tali prestazioni agevolate viene individuato un plafond complessivo pari a €5 milioni.
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