Le pensioni possono essere oggetto di adeguamento annuale al tasso di inflazione, ma anche per altre ragioni.
Tra queste c’è il supplemento pensionistico, che spetta su domanda, in base alla contribuzione versata nei periodi successivi alla data di decorrenza della pensione medesima. E’ il caso di chi, pur percependo il trattamento pensionistico, continua a lavorare come lavoratore autonomo o subordinato.
Il supplemento di pensione spetta ai titolari di pensione principale, di pensione supplementare o di assegno ordinario di invalidità iscritti a:
A seguito del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, i contributi maturati successivamente al 1° gennaio 1996 nell’AGO danno diritto a un supplemento di pensione nei confronti di titolari di pensione principale del Fondo Volo, iscritti alla medesima gestione successivamente alla decorrenza della pensione, e del soppresso Fondo Autoferrotranvieri.
Per i pensionati di fondi Elettrici e Telefonici non è possibile liquidare supplementi di pensione a carico dei soppressi fondi salvo per i titolari di assegni ordinari di invalidità.
Il supplemento spetta anche nei confronti di quei lavoratori che abbiano ottenuto il trattamento pensionistico attraverso un istituto di “cumulo” dei periodi assicurativi (come la totalizzazione o il cumulo – legge 24 dicembre 2012, n. 228) e che successivamente alla decorrenza della pensione continui a lavorare o versare contributi in una delle gestioni che sono state interessate dal cumulo, sempre che tale gestione preveda nel proprio ordinamento l’istituito del supplemento di pensione. In tal caso, il supplemento dovrà essere liquidato secondo le regole della gestione dove risultano accreditati i contributi successivi alla decorrenza della pensione conseguita in cumulo.
Nel caso di trattamento conseguito in Gestione Separata con la facoltà di computo di cui al decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282, il supplemento può essere richiesto esclusivamente per contribuzione successiva alla pensione versata nella Gestione Separata.
In caso di morte del pensionato, i contributi relativi a periodi successivi alla decorrenza della pensione devono essere computati d’ufficio ai fini della misura della pensione di reversibilità, indipendentemente dalla circostanza che siano stati utilizzati per supplementi nella pensione diretta del defunto.
Il supplemento, una volta accolto dall’Inps, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se a tale data sono soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla legge.
Non decorre dunque dal primo giorno in cui si continua a lavorare pur percependo la pensione.
L’importo del supplemento va ad incrementare l’importo della pensione a calcolo.
L’Inps fa sapere che, se la pensione è integrata al trattamento minimo, l’importo potrebbe risultare assorbito dall’integrazione stessa. In questi casi si potrà avere:
Il calcolo della quota di supplemento relativa alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 2012 è effettuato con il sistema di calcolo contributivo. Per le anzianità contributive acquisite entro il 31 dicembre 2011, il sistema di calcolo del supplemento segue quello adottato per la liquidazione della pensione.
Per i pensionati che possono far valere periodi di lavoro in stati esteri extracomunitari in convenzione con l’Italia, l’accertamento del diritto a pensione può essere effettuato con la totalizzazione dei periodi di assicurazione italiani ed esteri e, quindi, il supplemento della pensione può essere erogato in regime di convenzione internazionale.
Il supplemento di pensione, come detto, non può essere ottenuto in qualsiasi momento durante il periodo pensionistico. Ma può essere concesso solo decorso un periodo di tempo minimo dalla decorrenza della pensione di cui si è titolare o dal precedente supplemento.
I contributi successivi alla decorrenza del primo supplemento consentono infatti la liquidazione di ulteriori supplementi.
I requisiti sono differenti a seconda della gestione in cui si è titolare di pensione e di quella in cui si chiede il supplemento.
PER I LAVORATORI DIPENDENTI
I contributi versati o accreditati nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti successivamente alla decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, alla liquidazione di un supplemento, a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento.
Per una sola volta, l’interessato può richiedere la liquidazione di un supplemento dopo che siano trascorsi anche solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, a condizione che sia stata compiuta l’età pensionabile richiesta nell’AGO.
I contributi versati o accreditati prima o dopo il pensionamento nel FPLD danno luogo, a domanda, alla liquidazione di un supplemento a condizione che al momento della domanda sia stata compiuta l’età richiesta per il pensionamento di vecchiaia nelle gestioni dei lavoratori autonomi e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento. Ferma restando la condizione del compimento dell’età richiesta per il pensionamento di vecchiaia nelle gestioni dei lavoratori autonomi, l’interessato può richiedere, per una sola volta, la liquidazione di un supplemento, sia esso il primo che uno dei successivi, dopo che siano trascorsi anche solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento. Dunque in questo caso, a differenza del primo, la liquidazione del primo supplemento non può avvenire prima che sia stata compiuta l’età pensionabile prevista nella gestione speciale dei lavoratori autonomi.
PER I LAVORATORI AUTONOMI
I contributi versati o accreditati dopo il pensionamento sia nelle gestioni dei lavoratori autonomi sia nell’AGO danno diritto a liquidare, a domanda, un supplemento di pensione, purchè siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento. Tuttavia l’interessato ha la facoltà di richiedere, per una sola volta, la liquidazione di un supplemento quando siano trascorsi anche solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, a condizione che sia stata compiuta l’età pensionabile prevista nella gestione in cui si chiede il supplemento.
PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
I contributi versati nella Gestione Separata per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo a un supplemento di pensione. La liquidazione del supplemento può essere richiesta per la prima volta quando sono decorsi due anni dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo cinque anni dalla data di decorrenza del precedente supplemento. Non è necessario aver compiuto l’età pensionabile per la vecchiaia previsto nella gestione.
PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
I contributi versati o accreditati nella Gestione dei lavoratori spettacolo e sport (ex ENPALS) successivamente alla decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, alla liquidazione di un supplemento, a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento. Per una sola volta, l’interessato ha la facoltà di richiedere la liquidazione di un supplemento dopo che siano trascorsi anche solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, a condizione che sia stata compiuta l’età pensionabile richiesta. A tal proposito, per alcune categorie di lavoratori iscritti alla gestione, bisogna tenere conto dei limiti anagrafici fissati dalle norme per la pensione di vecchiaia come da ultimo modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157. Di seguito i gruppi di appartenenza di tali categorie di lavoratori:
Si precisa che, per i supplementi da riconoscere su pensioni con diritto perfezionato dal 2012, si dovrà tener conto delle nuove età anagrafiche per l’accesso alla pensione di vecchiaia e degli incrementi della speranza di vita introdotti dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
La domanda, nel rispetto dei periodi minimi suddetti (2 anni o 5 anni a seconda dei casi) si presenta online all’INPS accedendo con le proprie credenziali: CNS, CIE, SPID.
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
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