Anche il lavoratore in disoccupazione che percepisce la NASpI o Dis-Coll oppure la Disoccupazione Agricola ha diritto alla maggiorazione sull’Assegno unico figli. A darne l’ufficialità è l’Inps con il messaggio 1714 uscito pochi giorni fa, in cui fa sapere che la condizione di “lavoratore” e “disoccupato percettore di trattamenti di sostegno al reddito” è sostanzialmente parificata ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’assegno unico prevista per i nuclei in cui entrambi i genitori siano lavoratori.
A tal proposito Inps, ad integrazione della circolare 23/2022, ha precisato che:
– gli importi percepiti a titolo di NASpI sono assimilati a quelli da lavoro dipendente, a condizione che il soggetto risulti percettore di tali prestazioni al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell’anno;
– per applicare la maggiorazione va considerato anche il reddito del genitore che lavora all’estero con residenza fiscale in Italia, secondo l’articolo 2 del Tuir;
– la maggiorazione spetta ai nuclei di genitori lavoratori agricoli autonomi, i cui reddito è disciplinato dall’articolo 32 del Tuir;
– anche ai braccianti agricoli e ad altri lavoratori che svolgono attività di lavoro tipicamente stagionali spetta la maggiorazione sull’Assegno unico.
Ricordiamo che in presenza di nuclei famigliari con entrambi i genitori titolari di un reddito da lavoro la maggiorazione spettante è:
La maggiorazione è corrisposta direttamente nell’importo mensile accreditato sul conto corrente del soggetto che ha fatto domanda all’Inps.
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