Il 25 aprile ricorre la Festa della Liberazione. In questa occasione si festeggia la fine della guerra e dall’oppressione nazifascista. Il 25 aprile rientra tra le festività nazionali cd. laiche, previste dalla legge e ribadite anche dalla contrattazione collettiva. Che tipo di retribuzione spetta al lavoratore per questa festività? Paga solo il datore di lavoro? Quando paga Inps?
Segue un’illustrazione delle principali soluzioni applicative a seconda se si tratta di un giorno di non lavoro (festività goduta), di lavoro, o si è in cassa integrazione.
Quando le festività non sono lavorate e quindi godute, ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile, bensì ad ore quali, ad esempio, gli operai di alcuni CCNL, un trattamento economico di festività rapportato a un 1/6 della retribuzione settimanale.
Per gli impiegati e altre categorie che hanno la retribuzione mensilizzata (in misura fissa mensile) la festa della Liberazione è già compresa nello stipendio.
Se la Festa della Liberazione è lavorata, la retribuzione giornaliera è incrementata delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo come previsto dal Ccnl di riferimento.
Quando la festività del 25 aprile, infrasettimanale, interviene in un periodo di sospensione del rapporto di lavoro in cui interviene un ammortizzatore sociale, la retribuzione prevista per la festività non rientra fra gli elementi di competenza da parte della Cassa (Inps, FSBA, Formatemp) perché a carico dell’azienda, per i lavoratori:
– a orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.
Non rientrano tra gli elementi integrabili da parte della Cassa (Inps, FSBA, Formatemp) neppure la festività infrasettimanale che ricade nei primi 15 giorni della sospensione del rapporto di lavoro. Anche questa è a carico azienda.
Invece il trattamento economico per la festività è a carico della Cassa (Inps, FSBA, Formatemp) per i lavoratori:
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.
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